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Annali dell'Islam

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23. a. H. g§ 734 735<br />

mica con pretese tradizioni messe in bocca al Profeta. Per chiarire questo 23. a. h.<br />

j 11- •<br />

. , ^ , 1 • , |Le condizioni fipensiero<br />

dobbiamo riassumere brevemente tale giurisprudenza. scali delie pro-<br />

(abù Yusuf. senza isnàd). Se un terreno non è più coltivato da tre vincieconquistaj-<br />

• j. • 1 • ... . tea! principiodel<br />

anni, ces.sa di avere un proprietario e chiunque può entrare m esso e nmet- dominio arabo,<br />

terlo sotto coltura: se lo lavora per tre anni, il nuovo coltivatore ne di- ® '" particolare<br />

venta anche effettivo proprietario, e, scorso il triennio, incomincia a pagare Mjmar.i<br />

le tasse, non prima (Yùsuf, 36-38).<br />

Cfr. anche Yah^ya, 61-66 e Becker, ZA., 1. e.<br />

Il che corrisponde alla lettera alla disposizione del diiitto romano:<br />

« prò desertis possessionibus ... et prò his fundis qui inveuire dominos non<br />

« potuerunt . . . triennii<br />

immunitate percepta . . . » (Codex Jusfiìi., XI. ^9, 1:<br />

Code.r Iheodos., V, 12, 2: vedi Schmidt, 1. e).<br />

Ma se il possesso, e poi la proprietà del fondo sono costituiti rial fatto<br />

della coltivEizione continuata, che bisogno hanno gli occupatori di terreno<br />

morto di ottenere una concessione? Difatti né il diritto islamico, né quello<br />

romano, lo esigono. Ogni uomo é libero di entrare nel teiTeno incolto o<br />

abbandonato e di divenirne possessore e proprietario dopo tre anni di coltiva-<br />

zione. Tale giurisprudenza si costituì in base a precedenti di antichissima<br />

data, divenuti con il tempo consuetudini, e quindi legge comune, accet-<br />

tata senza modifiche dai conquistatori. Ma allora che bisogno v'era di<br />

speciali concessioni del Califfo? Quanto dicemmo poc'anzi dei fondatori<br />

di al-Basrah, che s'impadronirono delle terre intorno alla nuova città e le<br />

misero sotto coltivazione senza chiedere autorizzazione al Califfo, ci con-<br />

ferma nella nostra convinzione. I grandi beni pos.seduti dai Thaqafiti at-<br />

torno ad al-Basrah molto probabilmente non provengono da concessioni<br />

del Califfo: le fonti non ne fanno menzione. Queste proprietà si costitui-<br />

rono in parte con semplice e pura presa di possesso come si trattasse di<br />

terra nullius ed abbracciarono tanto torre veramente incolto quanto altre<br />

coltivate [demaniali].<br />

Nota 1. — Altrove il Laramens (Ziyàd b. Abihi, nel RSO., voi. IV, pag. 216) ammette esplicitamente<br />

che al Califfo convenne sodisfare le cupidigie dei Compagni del Profeta con concesflioni di<br />

terre fatte anche sul demanio dei re Persiani e dei proprietari morti e fuggiti.<br />

§ 735. — Se vi furono dunque qati'ah, o conces.sioni di terre, queste<br />

poterono essere soltanto di terreni, sui quali nessuno poteva affermare diritto<br />

di proprietà senza previo consenso del Califfo: quindi su terreni coltivati<br />

e demaniali l'intero reddito dei quali andava a favore dell'erario pubblico.<br />

Tali infatti furono i casi più comuni o più costanti : co.si, per es., avvenne<br />

per quella proprietà attorno a Munyah al-Asbagh (Maqrizi Khitat, I,<br />

96, lin. 32), su cui abbiamo già discorso. Il Becker (Bcitrage, 94) non<br />

417. . 53<br />

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