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Annali dell'Islam

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23. a. H.<br />

|Le condizioni fi-<br />

scali delle Pro-<br />

vincieconquista- teal princìpio del<br />

dominio arabo,<br />

e in particolare<br />

sotto il regno di<br />

'Umar.j<br />

777, 778.<br />

23. a. H.<br />

uuovo proprietario (Kuhn Die Ver fas.su ng des Ròmischeu Rei-<br />

c-hes, I, 264-273; Savigny, Ueber das romische CoIona t, [Vermi<br />

se lite Schriften, IIJ).<br />

La piccola proprietà era rappresentata nella Siria e nella Palestina<br />

dagli abitanti delle metocom/'a, ossia contadini liberi proprietari del suolo<br />

che coltivavano. Per sfuggii-e ai gravami .sempre maggiori delle imposte,<br />

questi piccoli proprietari erano spesso costretti a chiedere soccorso pecu-<br />

niario e protezione ai vicini più potenti. In questo modo in alcune province<br />

le terre tendevano ad esser assorbite entro i latifondi dei grandi proprie-<br />

tari, oppure nei demani imperiali, municipali ed ecclesiastici. La piccola<br />

proprietà diminuiva gradatamente ed i proprietari si tramutavano in co-<br />

loni \-coIo7ii adscriptic/i] (Berchem, 24-25). Quanto siffatto processo fosse<br />

progredito in Siria non possiamo dire, ma salvo errore, dal contesto delle<br />

notizie parrebbe non fosse molto avanzato e che vigesse in Siria una divi-<br />

sione assai maggiore della terra, che non nel SaAvàd. Difettano infatti<br />

notizie di grandi proprietà temere nei primi tempi del dominio arabo:<br />

scarseggiano parimenti le prove di proprietà demaniali islamiche formate<br />

dalla fuga dei proprietari. Ciò porta alla conclusione che la grande pro-<br />

prietà privata fosse in Siria l'eccezione, mentre nel Sawàd ed anche in<br />

Egitto pare invece fosse la regola, ossia condizioni esattamente contrarie.<br />

§ 778. — Delle tasse che esistevano nell'impero bizantino e quindi<br />

specialmente in Siria ed in Palestina, soltanto le .seguenti sono per noi<br />

di rilievo.<br />

L' imperatore Diocleziano introdusse in tutto l' impero un sistema uni-<br />

forme d'imposta fondiaria, basata sulla divisione del suolo in tanti lotti<br />

di terra di eguale valore, e la superficie dei quali variava perciò secondo<br />

il valore delle terre che li componevano. Questi lotti furono conosciuti<br />

sotto il nome di caput ejugum: sopra ogni lotto gravava un'eguale somma<br />

d'imposta (Berchem, 46; Savigny, Ueber die Romische Steuerverfassung,<br />

nei suoi Vermischte Schriften, II). Il sistema pare<br />

venisse applicato specialmente alle province orientali e quindi nella Siria,<br />

come è dimostrato dall'importante trattato di dii-itto tradotto dal greco<br />

in siriaco verso il principio del vi secolo dell' E. V. (Ròmisches-sy-<br />

ris.ches Rechtsbuch, ed. Bruns e Sachau, I, 33; II, 37, 286), nel<br />

quale trattato noi troviamo una tavola che fissa per ogni coltura, il nu-<br />

mero dei jugera che dovevano formare il jugum. Il cadasto era a-ssai<br />

perfezionato, e prendeva nota di moltissimi ragguagli: il nome del pezzo<br />

di terra, il comune, il distretto, la specie di cultura, ed il numero dei<br />

jtigera: nei vigneti e negli uliveti notava anche il numero dei ceppi o<br />

440.

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