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Annali dell'Islam

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23. a. H. 776, 777.<br />

24 e nota 1). La grande proprietà fondiaria era nelle mani di privati<br />

appartenenti alla prima classe politica (i possessores). Vi erano inoltre i<br />

demani imperiali, quelli municipali e quelli ecclesiastici: gli ultimi due<br />

debbono esser stati assai più numerosi in Siria ed in Palestina che nelle<br />

altre provincie dell'impero: quelli ecclesiastici, per il numero strabocche-<br />

bole dei monasteri ed istituti religiosi con centro in Gerusalemme, la culla<br />

del Cristianesimo. Quelli mimicipali ci risultano dalla menzione di tutti i<br />

patti conclusi dalle città e municipi con gli Arabi invasori, e dal tatto che<br />

le nostre fonti in uiun luogo menzionano l'esistenza di grandi proprietà<br />

private divenute proprietà demaniali dello Stato islamico in Siria ed in<br />

Palestina. Quando fu terminata la conquista araba e gl'impiegati greci<br />

della caduta amministrazione lasciarono il paese, specialmente lungo il<br />

littorale, allora, come vedremo, lo Stato arabo s'impadronì delle terre e<br />

delle case abbandonate e le concedette alle milizie che furono destinate<br />

alla difesa della costa contro le depredazioni dei corsari greci. Questa è<br />

la sola notizia sicura e concreta che abbiamo dei beni demaniali in Siria<br />

nei primi tempi delle conquiste. E bene ricordare che i municipi erano<br />

tutti monofisiti. tranne quelli necessariamente ortodossi, come Gerusa-<br />

lemme e Cesarea, ossia precisamente quelli che più tenacemente resistet-<br />

tero all'invasione araba: i monofisiti, dopo la vittoria del Yarmùk, fecero<br />

a gara a sottomettersi agli Arabi. Così pure i conventi e gl'istituti religiosi<br />

rimasero sul luogo e trattarono con i vincitori. I demani municipali ed<br />

ecclesiastici rimasero in potere dei loro antichi proprietari anche dopo il<br />

mutamento di regime in Siiia.<br />

§ 777. — Tutte le predette terre (demani imperiali, municipali ed ec-<br />

clesiasticij erano date in affìtto ereditariamente ai così detti conductores,'<br />

che tendevano a diventare proprietari effettivi (/lindi enphyteuiici, con-<br />

ductio perpetua); ossia erano locate in affitto perpetuo ad una classe di per-<br />

sone che pagavano una corrisposta molto tenue e rimanevano proprietari<br />

di tutte le migliorie introdotte nel fondo. Tale sistema primitivo vige an-<br />

cora in Italia nei piccoli comuni, anticamente feudi baronali, ma quasi<br />

soltanto per proprietà di piccolissima superficie: esso è un'eredità diretta<br />

dell'antico sistema fiscale dell' impero romano.<br />

Tanto nei poderi tenuta direttamente dai proprietari, ossia quelli<br />

della prima categoria, quanto in quelli enfiteutici (demani imperiali, mu-<br />

nicipali ed ecclesiastici; la coltivazione del suolo era affidata ai coloni,<br />

uomini liberi sì, ma attaccati al suolo che coltivavano. I contadini non<br />

avevano il diritto di abbandonare la teira, ne il proprietario^poteva cac-<br />

ciameli. Se la terra si vendeva, i coloni passavano insieme con il suolo la<br />

439.<br />

23. a. H.<br />

Le condizionj fi-<br />

scali delle Provincieconquista-<br />

tea! principiodel<br />

dominio arabo,<br />

e in particolare<br />

sotto il regno di<br />

Umar.)

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