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Annali dell'Islam

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tlmar.;<br />

{§ 71U, 711. 23. a. H.<br />

23. a. H. dello btato). Di questi non possiamo occuparci nella presente circostanza:<br />

"* '^""hIm'!"!,,^ dobl)iam() invece fissare la nostra attenzione sugli atti veramente legali e<br />

SC3I I 06II0 pro~<br />

vincie conquista liccmosciuti dal Califfo ossia sui qatài o feudi, se cosi vogliamo chia-<br />

teai principio e<br />

.jj ^,^^^^ termine europeo-medioevale, o enfiteusi islamiche come li ver-<br />

e in particolare lebbe quasi definire il Becker [ZA., voi. XVIII, 313-314J. Tali concessioni<br />

sotto I regno i<br />

^j.^j^^^^ fatte generalmente ad una sola persona, la quale in tempi poste-<br />

riori i'u obbligata a pagare in compenso allo Stato un reddito fisso<br />

detto al-'uisr (la decima;. Vivente però 'Umar ed i suoi immediati .suc-<br />

cessori, è probabile che tali concessionari fossero esenti da tasse, come<br />

esponemmo più avanti (Wellhausen Reicb, 173), ed i grandi Com-<br />

pagni del Profeta ne approfittarono volentieri per aumentare le proprie<br />

ricchezze.<br />

Così sappiamo, per esempio, che ad ibn al-Rufayl (cfr. § 604 e nota 1 1.<br />

quando si convertì, 'Umar concesse le terre (nel Sawàd) che egli già te-<br />

neva, più una pensione di 2000 dirham (Yahya, 42, lin. 9-11). A Sa'id<br />

b. Zaj'd concesse un'altra terra nel Sawàd, che però apparteneva ad un<br />

abitante e perciò Umar fu costretto a restituirlo all'antico proprietario,<br />

quando questi protestò (Yahya, 42, lin. 13 e segg.). Ad Ali b. abì Tàlib<br />

concesse la proprietà di Yanbu' in Arabia (Yahya, 57. lin. 1-3).<br />

Ccmcesse parimenti feudi a Sa'd b. abì Waqqàs, ad Abdallah b. Ma-<br />

.s'ùd, a Khabbàb b. al-Aratt e ad Usàmah b. Zayd, che poi vendette la<br />

sua terra (Yahya, 57, lin. 13-17). A Nàfi'. padre di Abdallah, concesse<br />

una terra in al-Basrah (Yahya, 57-68; Balàdzuri, 350-351).<br />

Altro concessionario di 'Umar fu Khuthaym al-Qàri, avo di Abdallah<br />

II. 'Uthmàn b. Khuthaym (Saad, V, pag. 343, lin. 9-11).<br />

§ 711. — (Da un dotto di Madìnah). Il Califfo 'Umar diede in feudo<br />

(aqta'a) terreni al-sawàfi a chi voleva. E ciò, aggiunge abù Yùsuf, avve-<br />

niva perchè quei beni erano considerati come i beni non appartenenti ad<br />

alcuno, e non erano nelle mani di alcun erede. In questi casi l'imam<br />

giusto può con essi ricompensare quelli che hanno reso qualche insigne ser-<br />

vizio alla causa dell'Isiàm. Queste concessioni erano chiamate qatà-i :<br />

così fece 'Umar, e più tardi al-Haggàg b. Yùsuf [f 95. a. H.] e il Califfo<br />

'Umar II [f 101. a. H.]. Le concessioni di tal genere erano poi inalienabili<br />

e non potevano più essere tolte a chi le aveva ricevute.<br />

Quando concedeva il feudo, l' imam era padrone di stabilire se il fondo<br />

concesso doveva pagare, come sadaqah, il decimo o il doppio decimo (= ^/j,<br />

oppure anche il kharàg. Il sovrano poteva però accordare facilitazioni se<br />

il concessionario del feudo aveva da incontrare rilevanti spese per scavo<br />

di canali, costruzioni di case e lavorazione della terra (Yùsuf 32-33).<br />

404.

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