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Annali dell'Islam

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23. a. H. §§ 7ee-7«i».<br />

Esiste però una versione un po'iiiversn ili qnesta trndiziono in un'altra fonte lYahj-a b. Adam,<br />

da ibn Mubàrak, da Siityàn b. Sa'id). L'imam, quando ha conquistato un paese nemico, ha la scelta,<br />

ae dividerfi cioè la terra, i beni mobili ed i prigionieri di guerra, dopo aver prelevato il quinto, oppure<br />

Lisciare le terre e i beni mobili, acc^^rdando un favore ai vinti >uianna 'alayhim'. i quali diven-<br />

gono cosi lalil al-)(lzimmah per i Musulmani. la quest'ultimo modo agi 'limar con la gente del<br />

~awàd; li lasciò inelle loro terre' itarakahumi ed essi divennero la (gente del) patto ^'alid»"! che<br />

potessero cedere in eredità e vendere le loro terre iTahya, SI. lio. 7-12ì.<br />

Questa tradizione, benché in apparenza non completamente concorde con quella del paragrafo,<br />

non toglie validità alle conchiusioni che si sono dedotte dalla precedente. Innanzi tutto si noti che<br />

la prima parte è enuuziata come sentenza, o parere di Sufyàn b. Sa'id, e non come un fatto avve-<br />

nuto. Invero nessun imam ebbe mai questa scelta: se i capi dello Stato musulmano nei primi<br />

tempi delle conquiste avessero avuto siffatta possibilità di scelta, noi avremmo avuto anche numerosi<br />

esempi tanto dell' un caso che dell'altro. Invece leggiamo che durante le conquiste le terre non furono<br />

iiai divise, ina sempre lasciate agli antichi abitanti. Quindi questa scelta non esistè mai, se non nella<br />

.iiutasia sistematrico e coordinatrice di tradizionisti posteriori. Ma anche il nostro ti-adizionì.sta ha com-<br />

preso che la sua affermjizione conteneva una contrndizione. LM ni a m avrebbe potuto, teoricamente avere<br />

ia scelta tra due decisioni egiuili, rome vantaggio per i Musulmani: invece in questa scelta i due ter-<br />

mini sono molto dissimili. Nel primo caso abbiamo la spoliazione completa dei vinti, che sono ridotti<br />

schiavi e privati di tutto a vantaggio dei Musulmani. Xel secondo caso invece troviamo che gli abi-<br />

tanti erano lasciati nelle identiche condizioni di prima, vale a dire come contribuenti proprietari che<br />

|>otevan lasciare e prendere in ereditai, e potevano, volendo, anche vendere il fondo (ed emigrare]! Dunque,<br />

nel secondo caso l'imam faceva, a quanto è detto nella tradizione, un vero e proprio regalo, anzi<br />

nn dono ingente. Ora_ come si spiega che i conquistatori musulmani sono stati costantemente cosi gene-<br />

rcBÌi!ì. da preferire sempie la decisione che favoriva assai più gl'infedeli che i buoni Musulmani? Il<br />

nostro tradizionista ha compreso la possibilità di tale grave obbiezione ed ha creduto di girarla attorno<br />

on il breve inciso «e se vuole, accorda ai vinti un favore » iwa in .ià manna 'alayhimi: egli però<br />

non solo non confuta l'obbiezione, ma la rende piii evidente. I Musulmani non fecero mai favori, ma<br />

iirono soltanto ispirati dal loro interesse. Lo scopo della tradizione è di sostenere che i proprietari<br />

Iella terra erano soltanto i Musulmani. Questa teoria, escogitata dalla scuola giuridica del il secolo<br />

Iella Higrab. non corrisponde ai fatti avvenuti nei primi decenni del i secolo.<br />

§ 767. — (Yahva b. Adam, da Hats b. (xhiyàth). I terreni dell' ahi<br />

a 1 - dz i m m a h possono essere venduti, vi si possono estinguere i de-<br />

biti contratti, e possono essere divisi nella successione (Y a h y a . HI.<br />

liii. 113-14).<br />

§ 768. — abù Yùsuf ammette la possiljilità che un non musulmano<br />

si comperi una terra in Arabia, in Makkah e in Madinah e luoghi simili:<br />

dacché però non esiste kharàg in Arabia, al non musulmano si doveva<br />

imporre due volte la sadaqahC) (Yùsuf, 09. lin. 19 n segg.).<br />

Nota 1. — (Cfr. si 73f i . Questa notizia ha valore per due ragioni. Prima, dimostra che i non inu-<br />

Hulmani potevano acquistare beni immobili in Arabia. Seconda: dimostra che in Arabia non s'impose<br />

il kharàg, perché ai tempi di Maometto non esisteva tassa fondiaria. Quando però le condizioni di<br />

proprietà esigevano d'imporre alla i)roprietà le condizioni dei non musulmani, invece della tassa fon-<br />

diaria, ai esigeva due volte la tassa pagata anteriormente dall'antico jiossessore musulmano. Questa<br />

notizia dà lume sulla doppia sadaqah imposta ai Tajchlib della Mesopotamia, irivice ilei kharàg.<br />

Cfr. -2(1. a. H.. §§ 37 e segg.<br />

§ 769. — Il .secondo quesito che si presunta a proposito delle qatài',<br />

è se le concessioni fatte erano cessioni temporanee, o vere proprietà defi-<br />

nitive. La risposta deve essere recisamente in favore del secondo caso, vale<br />

a dire le qatài' erano conce.ssioni di proprietà inalienabile, effettiva:<br />

di questo parere è il I^cker fBeitrilge, 94). il quale lo .su.stienc foii-<br />

^•i?*<br />

—<br />

23. a. H.<br />

Le condizioni fi-<br />

scali delle Pro-<br />

vincieconquista- taal principiodel<br />

dominio arabo,<br />

e in particolare<br />

sotto il ragno di<br />

Umar.j

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