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Annali dell'Islam

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f 736. 23. a. H.<br />

23. a. H. inette in dubbio clie le qatà-i' erano parcelle di terreno coltivato e non<br />

'""scaM "delle "prò-<br />

soltauto di terreno incolto. Anzi, come vedremo (cfr. intanto Becker Bei-<br />

vincie conquista- triigc, 94-96), questc ten'c cedute in qatà-i' ai privati dal Calififo, per il<br />

dominio*^'arabo<br />

tJatto che divenivano proprietà di Musulmani, cessavano di pagare allo Stato<br />

e in particolare quanto pagavano prima [Becker, ZA., voi. XVllI, 316 e segg.J. Al proprie-<br />

*Umar'i<br />

'^<br />

tario mu.sulmano si abbonava cioè il pagamento del kharàg o tassa fon-<br />

diaria, che sarebbe toccata ai proprietario no» imusulmano. I proprietari mu-<br />

sulmani pagavano la zakàt, o la sadaqah in proporzione dei loro redditi<br />

già prima di entrare in possesso delle qatà-i', e su queste propriamente<br />

avrebbero dovuto pagare (secondo la teoria islamica) soltanto le decime<br />

(al-'usr) per quel tanto che il nuovo feudo aumentava il loro reddito;<br />

è problematico però se la tassa islamica dell' ' u<br />

s r fosse pagata realmente<br />

ai tempi di 'Umar come fu in tempi posteriori, visto che le rendite dello<br />

Stato islamico, pagate dai non musulmani, erano tanto vistose da permet-<br />

tere la distribuzione di pensioni praticamente a tutti i Musulmani atti a<br />

portar le armi fuori della penisola. Siccome il pagamento deUa gizyahkharàg,<br />

o tributo, era il distintivo dei non musulmani, nessun arabo mu-<br />

sulmano, nei primi tempi, poteva soggiacervi: è quindi certo che i primi<br />

concessionari delle qatà"i' non pagavano tasse affatto sulle terre acqui-<br />

state (Wellhausen Rei eh, 172, 173). Il governo, regnanti li Umayyadi,<br />

non tardò a scoprire il difetto gravissimo di tale norma nella costituzione<br />

politica ed intravide le enormi fortune che i Musulmani potevano accu-<br />

mulare, comperando terreni posseduti da non musulmani, ed infliggendo<br />

così gravissimo danno all'erario. Così pure, se i proprietari primitivi ab-<br />

bracciavano l'Isiàm e divenivano musulmani, avevan diritto all'esenzione<br />

delle imposte gravanti i non musulmani, e liberavano le proprie terre da<br />

un grave onere fiscale (cfr. §§ 674, 676, 737 e note, 759, 793). La conver-<br />

sione era per i sudditi ('-) un ottimo affare, pessimo per lo Stato islamico.<br />

Diventando proprietà di un musulmano le terre non pagavano più la<br />

tassa fondiaria all' erario pubblico, ma tutte le imposte, tranne quelle<br />

religiose (zakàt = sadaqat) rimanevano nelle tasche del compratore.<br />

L'abuso non tardò a divenire così grande che le rendite dello Stato ne su-<br />

birono una fortissima diminuzione; perchè siccome vigeva il principio che<br />

musulmani non dovessero pagare le tasse dei non musulmani, la gente<br />

sottomessa dalle armi arabe si rese musulmana per non pagare più im-<br />

poste, ed i governatori di tempi posteriori dovettero intervenire con mi-<br />

sure stringenti e opporre rimedi che sembrarono ingiustizie, ma fui'ono in<br />

realtà opera santa di giustizia : il giorno in cui tutti si fossero convertiti,<br />

lo Stato sarebbe rimasto privo della maggior parte delle sue rendite. Questo<br />

418.

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