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Annali dell'Islam

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co. a. ri.<br />

g§ 7(i3.7(;5,<br />

si comperò un fondo uell' a r d al-khai'àg, 'Umar (b. al-Khattàb) gli fece 23. a. h.<br />

pagare<br />

,<br />

la<br />

,<br />

tassa<br />

, , - . ,-57 , 1^ kharag (Yahya, 10.<br />

!•<br />

hn.<br />

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1-8).<br />

" |Le condizioni fi-<br />

3^3,i j^,,^ p^„.<br />

• V 1 r i.-<br />

• V.- 1 i , . . _ ,. , . .<br />

JtOTA 1. — La notizia rispecchia il tempo quando ragioni fiscali prevalsero su tutte le altre nel-<br />

... , .... • .. • 1 11 ^ 1. Ti-,- , ,<br />

rimpero arabo, ed i miseri proprietari delle terre lurono obbligati a pagare non solo le tasse tutte de'<br />

Musulmani, ina anche tutte quelle dei non musulmani. Questo fu il tempo in cui era scomparso ogni<br />

vincie conquista-<br />

. , ...<br />

teal principiodel<br />

dominio arabo,<br />

privilegio goduto dai primi conquistatori islamici dell'Asia. Tale stato di cose incominciò ad avverarsi. j, .<br />

a quanto pare, già ai tempi del Califfo 'Umar b. Alni al-'azi;:, che regnò tra il ilO.-lOl. H., e fu coutum- •,<br />

poraneo della grande crisi finanziaria ed agricola.<br />

§ 764. — Il Califfo 'Umar fece esigere la tassa kharàg in proporzione<br />

del reddito della terra, ma volle che agli abitanti, pagate tutte le spese e la<br />

tassa, rimanesse im piccolo sopravvanzo (fa di) (Yiisuf, 48, lin. 18-19).<br />

La tradizione tenderebbe a dimostrare che il Califfo riconoscesse i<br />

contribuenti come proprietari delle teire su cui pagavano le imposte.<br />

§ 765. — La distinzione delle terre nelF'Iràq nelle due grandi categorie<br />

di al-sawàfi (terre demaniali, ecc., confiscate) e ard al -kharàg<br />

terre che pagavano semplicemente tributo, corrisponde certamente a un<br />

concetto diverso di proprietà. Nella prima categoria erano messe le terre<br />

realmente confiscate al demanio sassanida, alla corona, ai nobili fug-<br />

giti, ecc. Nella seconda categoria erano messe tutte le terre di quei pro-<br />

prietari che non erano fuggiti, ma si erano sottomessi all'Isiàm pagando<br />

le imposte. È molto probabile non esistesse alcun divario vero nelle con-<br />

dizioni di coltura e di feracità fi-a molti beni della prima categoria (sa-<br />

wàfi) e quelli della seconda. Tutte queste terre dovevano essere den-<br />

samente popolate da contadini che nulla possedevano e tutto pagavano al<br />

proprietario del fondo. Ora nei beni della prima categoria agli antichi pa-<br />

droni si sostituì lo Stato musulmano, che percepiva tutto intiero il red-<br />

dito netto, sia direttamente dagli agricoltori, sia per mezzo di affittuari.<br />

Nei beni della seconda categoria rimasero invece gli antichi proprietari<br />

che pagavano al governo una tassa in proporzione della superficie, del red-<br />

dito e del numero dei contadini che vivevano su di essa, e ritenevano<br />

per sé il sopravanzo.<br />

Ora si consideri che i Califfi concedevano feudi (qatà-i'j soltanto con<br />

le terre dette sawàfi, vale a dire quelle demaniali e confiscate. Non<br />

abbiamo notizia che ne concedessero mai con le altre rimaste agli antichi<br />

padroni. Ciò deve assolutamente significare che nei lieni della seconda<br />

categoria era riconosciuta la proprietà degli antichi padroni, che sol-<br />

tanto nei beni della prima lo Stato musulmano si considerasse come real-<br />

mente proprietario essendosi sostituito agli antichi possessori.<br />

È notevole l'ammissione di abu Yusuf (cfr. § 7G3), che quando il Califfi)<br />

concedeva un fondo in feudo, egli poteva stabilire se il nuovo proprietario<br />

427.<br />

e in particolare

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