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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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191.3 Entrata in vigore del<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>Giusta l'articolo 123 capoverso 1 Cost. e l'articolo 15 capoverso 3 del<strong>la</strong> legge<strong>federale</strong> sui diritti politici (RS 161.1) le modifiche costituzionali entrano in vigorequando sono accettate dal<strong>la</strong> maggioranza del popolo e dei Cantoni, a menoche il testo in votazione non disponga altrimenti 87 '. L'entrata in vigore immediatasarebbe anche una delle soluzioni possibili per <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.La pratica ha d'altro canto fatto uso in modo diverso del<strong>la</strong> possibilità diuna rego<strong>la</strong>mentazione speciale dell'entrata in vigore. Il decreto <strong>federale</strong> «sul<strong>la</strong>procedura di votazione in caso di iniziative popo<strong>la</strong>ri con controprogetto» prevedevaad esempio che questo entra in vigore «un anno dopo essere stato accoltoda popolo e Cantoni» (FF 1987 I 16) 88) . Singoli progetti contenevano <strong>la</strong> dataesatta dell'entrata in vigore (ad es. cambiamento di Cantone del Laufental, FF1993 II 786). Inoltre, i decreti federali sul<strong>la</strong> limitazione delle spese e sull'abrogazionedel divieto delle case da giucco autorizzavano il Consiglio <strong>federale</strong> a definirel'entrata in vigore (FF 1992 VI 56, 1994 III 1603). Questa competenza puòanche essere completata con l'obbligo di porre in vigore il progetto entro un determinatotempo (così, ad es., l'iniziativa popo<strong>la</strong>re «1° agosto», FF 1993 II783). L'entrata in vigore può inoltre essere deferita all'Assemblea <strong>federale</strong>. Taleè stato il caso nel 1874 per <strong>la</strong> messa in vigore dell'odierna <strong>Costituzione</strong>.Nel disciplinare l'entrata in vigore del<strong>la</strong> riforma costituzionale occorre tenereconto del concetto di riforma del nostro Consiglio. Aggiornamento, riformedei diritti popo<strong>la</strong>ri e riforma del<strong>la</strong> giustizia non devono, nel<strong>la</strong> misura del possibile,essere sottoposti contemporaneamente a votazione quali progetti condizionali;essi devono anzi configurarsi come revisioni totali autonome, seppurcollegate, in merito alle quali <strong>la</strong> votazione avviene in modo scaglionato.Un'entrata in vigore contemporanea dei tre progetti menzionati potrebbe essereauspicabile. Sarebbe così possibile impedire che il progetto d'aggiornamentovenga modificato già breve tempo dopo l'entrata in vigore. Se i tre progetti diriforma non vengono sottoposti al popolo contemporaneamente, bensì scaglionatinel tempo, sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> vigente situazione costituzionale sarebbe alloraindispensabile un disciplinamento esplicito dell'entrata in vigore. Una delegacompleta dell'entrata in vigore al Consiglio <strong>federale</strong> terrebbe insufficientementeconto del rilievo istituzionale del<strong>la</strong> riforma costituzionale; più adeguato apparedeferire <strong>la</strong> competenza all'Assemblea <strong>federale</strong>. Il numero IV capoverso 1 del disegnodi decreto <strong>federale</strong> su una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata stabiliscequindi che l'Assemblea <strong>federale</strong> definisce l'entrata in vigore del<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>.L'Assemblea <strong>federale</strong> è libera di designare il momento secondo i criteriper lei determinanti. Essa può favorire un passaggio rapido verso <strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> o scegliere una data simbolo; può però anche optare per l'entratain vigore contemporanea di aggiornamento e settori di riforma, oppure cedere<strong>la</strong> sua competenza al Consiglio <strong>federale</strong>. La rego<strong>la</strong>mentazione scelta èquindi molto flessibile; essa permette di tenere conto di tutti i possibili aspetti.

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