12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno ACapitolo 2: CompetenzeSezione 1: Re<strong>la</strong>zioni con l'esteroArt. 49 Affari esteri1 Gli affari esteri competono al<strong>la</strong> Confederazione.2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benesseredel Paese; contribuisce in partico<strong>la</strong>re a lenire i bisogni e <strong>la</strong> povertà nel mondo,a far rispettare i diritti umani e a promuovere <strong>la</strong> democrazia, nonché adassicurare <strong>la</strong> convivenza pacifica dei popoli.3 La Confederazione considera le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gliinteressi.Art. 50 Col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera1 1 Cantoni col<strong>la</strong>borano al<strong>la</strong> preparazione delle decisioni di politica estera chetangono le loro competenze o loro interessi essenziali. La Confederazione informatempestivamente e compiutamente i Cantoni o le loro organizzazioni eli interpel<strong>la</strong>.2 Ai pareri dei Cantoni è dato partico<strong>la</strong>re rilievo nei settori che tangono lorocompetenze. In questi settori i Cantoni col<strong>la</strong>borano in modo appropriato ai negoziatiinternazionali.3 Nel<strong>la</strong> loro sfera di competenze, i Cantoni concretizzano di norma gli impegniinternazionali del<strong>la</strong> Svizzera.Art. 51 Re<strong>la</strong>zioni dei Cantoni con l'estero' I Cantoni possono concludere con l'estero trattati inerenti al<strong>la</strong> loro sfera dicompetenze.2 Tali trattati non devono contraddire al diritto <strong>federale</strong> e agli interessi del<strong>la</strong>Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Richiedono inoltre l'approvazionedel<strong>la</strong> Confederazione.3 1 Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere di livelloinferiore; negli altri casi le re<strong>la</strong>zioni dei Cantoni con l'estero si svolgono peril tramite del<strong>la</strong> Confederazione.Art. 52 Liberalità e onorificenze di Governi esteri1 II ricevere e il detenere liberalità o onorificenze di Governi esteri sono incompatibilicon <strong>la</strong> carica di membro di autorità federali, di membro di Par<strong>la</strong>mentio di Governi cantonali nonché di agente del<strong>la</strong> Confederazione.2 1 militari non possono accettare né serbare onorificenze di Governi esteri.572

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!