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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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deve essere cioè «efficace», avere per contenuto i diritti e i doveri del singoloe rivolgersi alle autorità che applicano il diritto (e dunque non soltanto a quellechiamate a legiferare) 132 '.Lettera e: diritto intercantonale: come finora, non è ammissibile avvalersi del<strong>la</strong>so<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione del diritto cantonale 133 '. Per fornire una «prestazione di servizio»ai Cantoni, il Tribunale <strong>federale</strong> deve tuttavia continuare a statuire sui ricorsiper vio<strong>la</strong>zione del diritto intercantonale. A differenza del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>vigente, che cita unicamente i concordati 134 ' (che sono soltanto il caso più frequentedi diritto a livello intercantonale), <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione del D 96 include ancheil diritto extracontrattuale tra Cantoni.Lettera d: diritti costituzionali cantonali: deferire in modo generale al<strong>la</strong> Confederazioneil giudizio sulle vio<strong>la</strong>zioni concernenti le costituzioni cantonali rappresenterebbeun'ingerenza eccessiva nell'autonomia cantonale. Per questomotivo potrà essere censurata, come finora, soltanto <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione dei diritti costituzionali.Far figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> questo motivo di ricorso rispondea un bisogno attuale ed è nell'interesse di un federalismo vitale, soprattutto inconsiderazione delle tendenze ravvisabili nelle più recenti costituzioni cantonalidi sancire anche diritti fondamentali non garantiti a livello di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.I diritti costituzionali del<strong>la</strong> Confederazione sono compresi nel<strong>la</strong> nozione di «diritto<strong>federale</strong>» del<strong>la</strong> lettera a.Lettera e: garanzie che i Cantoni conferiscono ai Comuni e ad altri enti di dirittopubblico: il ricorso in materia di autonomia non è menzionato nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>vigente. Il Tribunale <strong>federale</strong> lo riconosce tuttavia in una prassi consolidatacome caso speciale di ricorso di diritto pubblico per vio<strong>la</strong>zione dei diritticostituzionali 135) . Il ricorso in materia di autonomia si distingue dal ricorso inmateria costituzionale per <strong>la</strong> persona del ricorrente (che non è un privato, maun ente pubblico) e per il motivo dell'impugnazione (l'autonomia dei Comunie degli altri enti di diritto pubblico ha sì una funzione di garanzia del<strong>la</strong> libertà,ma non è un diritto fondamentale del privato cittadino nei confronti delloStato). Questa partico<strong>la</strong>rità giustifica <strong>la</strong> decisione di menzionare separatamentenel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong> il ricorso in materia di autonomia, menzione che èstata richiesta esplicitamente da alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione 136 '. Accantoall'autonomia comunale, che costituisce il caso principale d'applicazione,il testo comprende anche le garanzie di autonomia e di esistenza conferitead altri enti di diritto pubblico, quali le chiese riconosciute di diritto pubblico.Il testo esplicita il fatto che qui si tratta di garanzie del diritto cantonale.Tocca a quest'ultimo definire se e in quali ambiti un Cantone conferisce autonomiaai suoi Comuni e ad altri enti di diritto pubblico.

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