12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Con <strong>la</strong> costituzione dello Stato <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> Svizzera fa <strong>la</strong> sua comparsa nel<strong>la</strong>comunità internazionale in veste di Confederazione, quale soggetto di dirittointernazionale. La Confederazione può concludere trattati di diritto internazionale,dichiarare guerre e proc<strong>la</strong>mare <strong>la</strong> pace. Ai Cantoni rimangono competenzelimitate: possono concludere trattati internazionali soltanto se non contraddiconoal diritto e agli interessi del<strong>la</strong> Confederazione o il diritto degli altriCantoni. Inoltre necessitano del<strong>la</strong> mediazione del<strong>la</strong> Confederazione. Nelle re<strong>la</strong>zionicon le autorità subordinate possono anche agire autonomamente e concluderetrattati, che devono però essere sottoposti per esame al nostro Consiglio.Se quest'ultimo o un Cantone solleva rec<strong>la</strong>mo, i trattati in questione dovrannoessere approvati dall'Assemblea <strong>federale</strong>. Le re<strong>la</strong>zioni ufficiali tra iCantoni e le autorità centrali estere sono pure condotte dal<strong>la</strong> Confederazione.La competenza del<strong>la</strong> Confederazione riguarda tutti gli ambiti, anche quelli chesecondo il diritto interno rientrano nel<strong>la</strong> sfera di competenze dei Cantoni. LaConfederazione dispone anche di una competenza globale in materia di conclusionedi trattati internazionali 7 '. I trattati conclusi dal<strong>la</strong> Confederazione sonovinco<strong>la</strong>nti anche per i Cantoni.Articolo 49 Affari esteriL'articolo 49 D 96 corrisponde all'articolo 8 Cost. ed è conforme ai principidesunti dal<strong>la</strong> dottrina e dal<strong>la</strong> prassi 8 '.Il capoverso 1 attribuisce al<strong>la</strong> Confederazione una competenza globale in materiadi affari esteri. Il settore più importante in cui questa si esercita è quellodel<strong>la</strong> conclusione dei trattati internazionali. La Confederazione può in linea dimassima stipu<strong>la</strong>re trattati anche in ambiti che a livello interno sono di competenzadei Cantoni 9 '. Tuttavia, a tale proposito essa da prova di grande prudenzapoiché <strong>la</strong> ripartizione interna delle competenze non dev'essere re<strong>la</strong>tivizzatain tal modo. Se occorre sancire nel diritto nazionale disposizioni d'esecuzioneper l'attuazione di trattati internazionali, i Cantoni si incaricano di emanarlenei settori di loro competenza a livello interno. I Cantoni sono tenuti aconcretare e eseguire i trattati stipu<strong>la</strong>ti dal<strong>la</strong> Confederazione al pari di tutta <strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>. Nell'ambito del<strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza del<strong>la</strong> Confederazione, quest'ultimapuò, all'occorrenza, richiamare i Cantoni ad un'attuazione tempestivae conforme dei trattati internazionali (cfr. art. 40 D 96). Tuttavia, <strong>la</strong> Confederazionepuò assumersi essa stessa tale incombenza, se questo si rive<strong>la</strong> indispensabileper adempiere gli impegni internazionali o opportuno in considerazionedei contenuti contrattuali; per questo modo di procedere essa gode di unacompetenza generale tacita 10 '.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!