12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

cuzione, atti amministrativi di cooperazione informale). Per quanto concernele decisioni dei tribunali, applicazione è sinonimo d'esecuzione del<strong>la</strong> sentenza.La legge (OG) affida per lo più ai Cantoni l'esecuzione delle decisioni del Tribunale<strong>federale</strong>. In caso d'esecuzione imperfetta è dato ricorso al Consiglio <strong>federale</strong>.Quest'ultimo potrebbe anche intervenire di propria iniziativa, nell'ambitodel<strong>la</strong> sorveglianza <strong>federale</strong> basata sull'articolo 102 numero 2 Cost. (cfr.commento ad art. 174 D 96). In certi settori giuridici (diritto sull'esecuzione eil fallimento), anche il Tribunale <strong>federale</strong> assume competenze normative.Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione, è stato chiesto un maggiore coinvolgimentodei Cantoni nel<strong>la</strong> procedura d'e<strong>la</strong>borazione delle ordinanze enell'esecuzione 153'. Per ragioni di sistematica, abbiamo reputato inopportuna<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione di tale esigenza nell'articolo 170 D 96. Nel<strong>la</strong> misura in cuicorrispondeva all incarioco di aggiornamento, <strong>la</strong> richiesta è stata presa in considerazionenel nuovo articolo 36 D 96.L'articolo 170 D 96 aggiorna, riformu<strong>la</strong>ndone l'insoddisfacente struttura, l'articolo102 numero 5 Cost' 54) . Il capoverso 1 crea, secondo un principio solidamenteancorato nel diritto costituzionale materiale, una nuova base costituzionaleche attribuisce esplicitamente al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong> competenza di emanarenorme di diritto mediante ordinanza e consacra esplicitamente <strong>la</strong> competenzadi emanare ordinanze d'esecuzione implicitamente riconosciuta alConsiglio <strong>federale</strong> dall'articolo 102 numero 5 Cost. L'articolo 170 capoverso2 D 96 non ha ripreso invece <strong>la</strong> competenza re<strong>la</strong>tiva all'esecuzione delle «transazionie dei giudizi arbitramentali» in controversie tra i Cantoni sancita dall'articolo102 numero 5 Cost., al quale resta soltanto un valore storico.Si è deciso di rinunciare a riprendere espressamente <strong>la</strong> competenza del Consiglio<strong>federale</strong> di emanare ordinanze d'esecuzione di cui all'articolo 156 capoverso2 secondo periodo AP 95. Tale rinuncia al dualismo delle ordinanze disostituzione e di esecuzione, rivendicata anche nell'ambito del<strong>la</strong> procedura diconsultazione 155 tiene conto del fatto che i due tipi di ordinanza sono praticamenteimpossibili da distinguere nel<strong>la</strong> pratica. La competenza del Consiglio<strong>federale</strong> di emanare ordinanze d'esecuzione si fonda sull'articolo 170 capoversol D 96 156) .Articolo 171 Attribuzioni finanziarieL'articolo 171 D 96 corrisponde all'articolo 102 numero 14 Cost. nonché all'articolo157 AP 95.Questa disposizione incarica il Consiglio <strong>federale</strong> di e<strong>la</strong>borare il piano finanziarioe il progetto di preventivo, di allestire il consuntivo del<strong>la</strong> Confederazionenonché di provvedere a una corretta gestione finanziaria. Senza privare il Consiglio<strong>federale</strong> delle prerogative elementari in materia di direzione e di sorveglianza,<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> ammette comunque una certa decentralizzazione del-153 > CgC, ZH, AG, VS.154 >FSA.'"> PLR.l56) Cfr. a tale proposito Eichenberger, Commentario Cost., art. 102, marg. 85; GeorgMüller, Commentario Cost., art. 89 cpv. 1, marg. 24 segg., 37.390

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!