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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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I giudici non godono del<strong>la</strong> loro specifica indipendenza in quanto privilegiodel<strong>la</strong> magistratura bensì nell'interesse dell'equanimità del<strong>la</strong> giustizia. L'indipendenzadel giudice può pertanto giungere soltanto fino al punto che consentadi conseguire tale obiettivo. Ciò è espresso dal<strong>la</strong> limitazione all'attività giurisdizionale.L'assoggettamento al diritto come «limitazione immanente» 172 dell'indipendenzadel giudice è di per sé palese. La menzione dell'assoggettamento al dirittorinvia però anche al principio democratico e serve al<strong>la</strong> chiarezza; è pertanto indicataespressamente.L'indipendenza del giudice non vale soltanto per il Tribunale <strong>federale</strong> ma ancheper tutti i tribunali federali. Per renderlo più chiaro, il principio è sancitoin un proprio articolo al termine del capitolo riguardante <strong>la</strong> giurisdizione <strong>federale</strong>.II principio dell'indipendenza è, sotto il profilo del diritto positivo, pluridimensionale.Esso comporta in primo luogo un elemento organizzativo e caratterizza<strong>la</strong> posizione dei tribunali. Questo aspetto è considerato primariamente.La legis<strong>la</strong>zione è tenuta a sua volta a realizzare il principio. Ogni giudice devebadare al<strong>la</strong> propria indipendenza. Gli altri organi statali sono tenuti a rispettarel'indipendenza specifica dei tribunali. La dimensione fondamentale dell'indipendenzadei tribunali è garantita fra i principi giudiziari nell'elenco dei dirittifondamentali 173'.Cifra IIII capoverso 1 contiene <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di referendum e disciplina l'entrata in vigoredel<strong>la</strong> riforma giudiziaria.Il capoverso 2 prevede che l'Assemblea <strong>federale</strong> determini l'entrata in vigoredel decreto <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> riforma giudiziaria. Questo disciplinamento permetteun modo di procedere flessibile. Lascia aperta <strong>la</strong> questione se sottoporre contemporaneamenteal voto del popolo e dei Cantoni il decreto <strong>federale</strong> su una<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata e quello sul<strong>la</strong> riforma giudiziaria. Se il decreto<strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> riforma giudiziaria verrà sottoposto a votazione soltanto successivamente,l'Assemblea <strong>federale</strong> può nondimeno mettere in vigore contemporaneamenteentrambi i progetti, nel caso in cui fossero accettati in votazione, posticipandol'entrata in vigore del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> aggiornata. L'Assemblea <strong>federale</strong>è anche autorizzata a realizzare <strong>la</strong> riforma giudiziaria indipendentementedall'aggiornamento.172 > Kurt Eichenberger, Die richterliche Unabhängigkeit als staatsrechtliches Problem,Berna 1960, p. 92."«Art. 26 cpv. l D 96.511

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