12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

poteri (Consiglio <strong>federale</strong> e Tribunale <strong>federale</strong>). La preminenza dell'Assemblea<strong>federale</strong> non può essere ascritta unicamente al<strong>la</strong> legittimazione democratica deisuoi membri, eletti mediante il suffragio universale diretto. Nell'ambito del<strong>la</strong>vigi<strong>la</strong>nza, ad esempio, tale preminenza assume sempre un'importanza giuridicapratica in caso di attribuzione di competenze poco chiara o concorrente o diproblemi d'interpretazione. Restano salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.Il capoverso 2 disciplina <strong>la</strong> composizione dell'Assemblea <strong>federale</strong> e istituisce ilsistema bicamerale. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno glistessi diritti.L'articolo 139 D 96 riprende il principio del<strong>la</strong> supremazia dell'Assemblea <strong>federale</strong>dall'articolo 71 Cost. Anche il capoverso 2 si fonda su questa disposizionedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore.In linea di massima, questo articolo è stato ben accolto nell'ambito del<strong>la</strong> proceduradi consultazione, anche se taluni l'hanno criticato giudicandolo obsoleto34 '. La proposta di sopprimere il sistema bicamerale 35 ', formu<strong>la</strong>ta durante<strong>la</strong> consultazione, va oltre il mandato d'aggiornamento.Articolo 140 Composizione e elezione del Consiglio nazionaleL'articolo 140 D 96 riunisce in una so<strong>la</strong> disposizione gli articoli 72 e 73 Cost.Non ha subito alcuna modifica rispetto all'articolo 127 AP 95.L'articolo disciplina <strong>la</strong> composizione del Consiglio nazionale. Il sistema bicameralesvizzero è caratterizzato dal fatto che le due Camere sono composte inmodo diverso: secondo i capoversi 1 e 2, i 200 consiglieri nazionali sono elettidal popolo svizzero e rappresentano l'intera popo<strong>la</strong>zione, mentre il Consigliodegli Stati è composto dai deputati dei Cantoni. Il Consiglio nazionale è rinnovatointegralmente ogni quattro anni.I capoversi 3 e 4 rego<strong>la</strong>no <strong>la</strong> ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale trai Cantoni, che formano ciascuno un circondario elettorale. I seggi sono ripartitiproporzionalmente al<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione dei Cantoni. Ogni Cantone ha diritto almenoa un seggio.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> disposizione è stata soprattuttooggetto di richieste tese all'introduzione di una quota di rappresentanza per ledonne o per i due sessi 36 '. Alcuni enti consultati hanno inoltre proposto di riservareun numero determinato di mandati al Consiglio nazionale per gli Svizzeriall'estero 37 ', nonché di istituire consorzi di circondari elettorali 38 '. Tuttequeste proposte di modifica vanno al di là del mandato d'aggiornamento.L'articolo 79 Cost., re<strong>la</strong>tivo all'indennizzo dei membri del Consiglio nazionale,non è stato ripreso nel D 96, poiché si ritiene che per disciplinare questa mate-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!