12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 93 Politica economica esterna1 La Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia svizzera all'estero.2 Può prendere provvedimenti a tute<strong>la</strong> dell'economia indigena. In tal ambitopuò derogare ove occorra al principio del<strong>la</strong> libertà economica.Art. 94 Approvvigionamento del Paese1 La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizivitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravisituazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prendemisure preventive.2 La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in cereali panificabilie farina panificabile.3 Ove occorra, può derogare al principio del<strong>la</strong> libertà economica.Art. 95 Agricoltura1 La Confederazione provvede affinchè l'agricoltura, tramite una produzioneecologicamente sostenibile e orientata al mercato, contribuisca efficacemente a:a. garantire l'approvvigionamento del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione;b. salvaguardare le basi esistenziali naturali e il paesaggio rurale;e. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigeredal settore agricolo e derogando ove occorra al principio del<strong>la</strong> libertà economica,<strong>la</strong> Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.3 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possasvolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti del<strong>la</strong> Confederazionesono in partico<strong>la</strong>re i seguenti:a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerarein modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita <strong>la</strong> provache le esigenze ecologiche sono rispettate;b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzionepartico<strong>la</strong>rmente in sintonia con <strong>la</strong> natura e rispettose dell'ambientee degli animali;e. emana prescrizioni concernenti <strong>la</strong> dichiarazione del<strong>la</strong> provenienza, del<strong>la</strong>qualità, dei metodi di produzione e dei procedimenti di trasformazionedelle derrate alimentari;d. protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti,prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;e. può promuovere <strong>la</strong> ricerca, <strong>la</strong> consulenza e <strong>la</strong> formazione agricole e versarecontributi d'investimento;f. può emanare prescrizioni per consolidare <strong>la</strong> proprietà fondiaria rurale.584

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!