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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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tenuto, questa disposizione si propone soprattutto <strong>la</strong> pianificazione politica (direttivedel<strong>la</strong> politica governativa). Secondo l'articolo 102 numero 16 Cost. ilConsiglio <strong>federale</strong> deve rendere conto del<strong>la</strong> propria gestione all'Assemblea <strong>federale</strong>«in ogni sessione ordinaria». La pratica intende a questo proposito cheil Consiglio <strong>federale</strong> presenti rapporto ogni anno. La periodicità è sufficientementegarantita dall'articolo 45 LRC. Rinunciando, nell'articolo 175 capoverso1 lettera b D 96, a fissare un termine nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, si consente alPar<strong>la</strong>mento di adeguare ritmo e data del rapporto alle circostanze, modificando<strong>la</strong> LRC. Questo modo di agire corrisponde anche all'iniziativa par<strong>la</strong>mentaredel<strong>la</strong> Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale(FF 1995 I 956, 986 seg.).Il capoverso 1 lettera e accorda al Consiglio <strong>federale</strong> una competenza sussidiariaper procedere alle elezioni che non competono a un'altra autorità. La <strong>Costituzione</strong>accorda competenze in materia d'elezione o nomina ad altri organi, siadirettamente (cfr. ad es. art. ,85 n. 4 primo periodo, Cost., art. 158 D 96) sia<strong>la</strong>sciando libertà di disporre al legis<strong>la</strong>tore (cfr. ad es., art. 85 n. 1 e 4 secondoperiodo Cost., art. 158 cpv. 2 D 96). Il Consiglio <strong>federale</strong> può delegare <strong>la</strong> propriacompetenza in materia di nomine. L'assunzione dei quadri superiori appropriatiper i posti chiave dell'amministrazione fa parte delle sue incombenzein quanto governo. La legis<strong>la</strong>zione (ordinamento dei funzionari federali) ha disciplinato<strong>la</strong> materia in maniera diversificata.Il capoverso 1 lettera d stabilisce che il Consiglio <strong>federale</strong> tratta i ricorsi negliambiti attribuitigli dal<strong>la</strong> legge. Il Consiglio <strong>federale</strong> è competente in tutti i settoriche <strong>la</strong> legge sottrae esplicitamente al Tribunale <strong>federale</strong> (cfr. art. 177 cpv.2, ma anche art. 178 cpv. l D 96) senza affidarli alle speciali giurisdizioni amministrativedel<strong>la</strong> Confederazione (<strong>la</strong> Commissione di ricorso in materia d'asilo,per esempio; cfr. anche 176 D 96). Questa attribuzione di competenza valeanche <strong>la</strong>ddove il disbrigo di determinati affari sia stato attribuito ai dipartimentio ad altre unità (art. 165 cpv. 3 D 96; cfr. inoltre, per il settore del<strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza<strong>federale</strong>, il commento all'art 174 cpv. 4 D 96).La legis<strong>la</strong>zione (LOA, OG, leggi speciali) ha concepito come segue <strong>la</strong> competenzadel Consiglio <strong>federale</strong> quale istanza giurisdizionale: il Consiglio <strong>federale</strong>si pronuncia in ultima istanza sui ricorsi contro le decisioni fondate sul dirittoamministrativo <strong>federale</strong>, che non possono essere oggetto di ricorso di dirittoamministrativo ai Tribunali federali né di ricorso a commissioni federali di ricorsoe che neppure sono definitive sul<strong>la</strong> base di una legge <strong>federale</strong>. Oltre airicorsi amministrativi, il Consiglio <strong>federale</strong> decide, in misura limitata, sui ricorsiche presentano il carattere di ricorsi di diritto pubblico, ma che non possonoessere giudicati dal Tribunale <strong>federale</strong> (cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a e b P A).Le decisioni del Consiglio <strong>federale</strong> sui ricorsi sono definitive; fanno eccezionei rari casi speciali che sottostanno al ricorso all'Assemblea <strong>federale</strong> (art. 79 PA;cfr. il commento all'ar. 161 D 96). Il potere del Consiglio <strong>federale</strong> in materiadi giustizia amministrativa (cfr. art. 114 bis Cost., art. 178 cpv. l D 96) ha considerevolmenleperso d'impor<strong>la</strong>nza in seguilo all'inlroduzione del<strong>la</strong> giurisdizioneamminislrativa e al suo costanle sviluppo. A favorire lo sviluppo del<strong>la</strong>giurisdizione amminislraliva sono s<strong>la</strong>ti sopraltutto il bisogno di una più eslesa398

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