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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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applicabile) che sostituisce o perlomeno completa quello nazionale e, in lineadi massima, <strong>la</strong> sua portata è almeno tale che creare una legge separata sembrerebberagionevole anche secondo i criteri applicati al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione nazionale.La nozione dell'«unificazione del diritto» si fonda sull'idea del<strong>la</strong> cosiddetta«legge uniforme». Secondo l'interpretazione estensiva data in pratica dall'Assemblea<strong>federale</strong> (con <strong>la</strong> quale concordiamo), questa nozione può riferirsi tuttavia,contrariamente all'intenzione originale, non soltanto all'unificazione diinteri ambiti del diritto, ma anche a singole norme, purché siano d'importanzafondamentale" 3 '. Per stabilire se l'unificazione del diritto sia multi<strong>la</strong>teralenon si devono applicare soltanto criteri formali. Determinante non è necessariamenteil numero delle parti contraenti, bensì occorre tenere conto anche deglieffetti materiali di un trattato. Per l'applicazione dell'articolo 133 capoverso1 lettera e è determinante se venga creato diritto unitario per uno spazio piùesteso che non comprenda soltanto due Stati. Anche trattati formalmente bi<strong>la</strong>teralipossono quindi, in determinate circostanze, essere all'origine di un'unificazionemulti<strong>la</strong>terale del diritto.Capoverso 1 lettera dSecondo <strong>la</strong> lettera d sono sottoposti al referendum anche i trattati internazionali<strong>la</strong> cui concretizzazione richiede l'emanazione di leggi o di decreti federalidi obbligatorietà generale che conferiscono diritti o impongono obblighi ai privati.Questa disposizione comprende dunque trattati non direttamente applicabili,che necessitano di essere concretati a livello nazionale.Determinante è il bisogno di legiferare sul piano formale del<strong>la</strong> legge. Non rientranoquindi in questa categoria i trattati che si possono concretare a livellod'ordinanza. Dal<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione scelta («<strong>la</strong> cui concretizzazione richiede l'emanazionedi leggi federali o di decreti federali d'obbligatorietà generale») sideduce inoltre che il referendum è escluso nei casi in cui <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione nazionalecorrisponde già al contenuto del trattato internazionale da approvare enon sono perciò più necessari adeguamenti del<strong>la</strong> legge. In pratica, questa disposizioneconcerne principalmente i trattati multi<strong>la</strong>terali.La proposta del D 96 va meno lontano di quel<strong>la</strong> sottoposta a consultazione,in quanto quest'ultima prevedeva di sottoporre al referendum tutti i trattati internazionaliche obbligano ad emanare leggi federali o decreti federali di obbligatorietàgenerale. La nuova soluzione si limita invece unicamente a norme importanti.Queste si definiscono con riferimento ai diritti e obblighi che ne derivanoper i privati, ossia a uno dei tre elementi di cui si compone <strong>la</strong> definizionelegale del<strong>la</strong> norma di diritto (art. 5 cpv. 2 LRC): sottostanno al referendum soltantoi trattati internazionali <strong>la</strong> cui concretizzazione richiede modifiche del<strong>la</strong>legge che tangono i diritti e doveri dei cittadini, vale a dire che contengono regolefavorevoli o sfavorevoli all'individuo. Secondo questa formu<strong>la</strong>zione, gli

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