12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A3 La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio instal<strong>la</strong>zionimilitari cantonali.Art. 57 Protezione civile1 La legis<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong> protezione civile del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione e sul<strong>la</strong> protezione deibeni culturali dalle conseguenze di conflitti armati compete al<strong>la</strong> Confederazione.2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del<strong>la</strong> protezione civile incaso di catastrofi e in situazioni di emergenza.3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per ledonne questo servizio è volontario.4 Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni al<strong>la</strong> saluteo perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegnoda parte del<strong>la</strong> Confederazione.5 La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione del<strong>la</strong>perdita di guadagno causata dall'adempimento del servizio di protezione.Sezione 3: Pianificazione del territorio e ambienteArt. 58 Pianificazione del territorio1 La Confederazione emana princip.i per una pianificazione territoriale da attuarsidai Cantoni. La pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosautilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.2 La Confederazione promuove e coordina quanto intrapreso dai Cantoni ecol<strong>la</strong>bora con loro.3 Nell'adempimento dei suoi compiti, considera le esigenze del<strong>la</strong> pianificazioneterritoriale.Art. 59 Protezione dell'ambiente1 La Confederazione emana prescrizioni sul<strong>la</strong> protezione dell'uomo e del suoambiente naturale da effetti nocivi o molesti.2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozionesono a carico di chi le ha causate.3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto <strong>la</strong> legge non<strong>la</strong> riservi al<strong>la</strong> Confederazione.574

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!