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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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le entrate, esso contiene le stime. Il preventivo non può creare fonti di entrate,poiché queste necessitano di una base legale specifica.Sono pure di competenza dell'Assemblea <strong>federale</strong> altre decisioni re<strong>la</strong>tive alleuscite che per loro natura non figurano nel preventivo o vi figurano soltantoparzialmente: crediti complementari, aggiuntivi, d'impegno e limiti di spesa.La prassi in materia di budget è ampiamente disciplinata dal<strong>la</strong> legge (in partico<strong>la</strong>reLFC) e dal pertinente diritto complementare.La prassi si è inoltre evoluta in funzione delle esigenze pianificatone di unoStato moderno e, oltre al preventivo, ha introdotto lo strumento del piano finanziariopluriennale, legato al<strong>la</strong> pianificazione dei compiti (direttive del<strong>la</strong> politicadi governo). Il piano finanziario compete al Consiglio <strong>federale</strong> (cfr. art.102 n. 14 Cosi, e art. 171 D 96). Quest'ultimo lo sottopone ogni anno al Par<strong>la</strong>mentoaffinchè ne prenda atto.L'Assemblea <strong>federale</strong> approva inoltre il consuntivo dello Stato. I consuntivisono presentati dal Consiglio <strong>federale</strong> e comprendono tra l'altro entrate eduscite nonché le rispettive eccedenze o disavanzi dell'esercizio contabile. L'approvazionedel consuntivo è atto di responsabilità politica.Infine, a tenore dell'articolo 85 numero 10 Cost. anche le decisioni re<strong>la</strong>tive all'emissionedi prestiti spettano all'Assemblea <strong>federale</strong>. Sin dal<strong>la</strong> prima Guerramondiale, tuttavia, il Par<strong>la</strong>mento, con pratica costante e sperimentata, trasferiscetale competenza al Consiglio <strong>federale</strong> per <strong>la</strong> durata di una legis<strong>la</strong>tura (l'ultimavolta per <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>tura 1995-1999: FF 1995 III 539). Questa autorizzazioneglobale e preventiva consegue dal<strong>la</strong> necessità pratica di agire in modo rapidoe flessibile. In questo senso, dunque, diritto costituzionale e realtà costituzionaledivergono (FF 1986 II 1146). Nonostante alcune opposizioni iso<strong>la</strong>teespresse nel<strong>la</strong> procedura di consultazione 95, intendiamo disciplinare l'emissionedi prestiti conformemente al<strong>la</strong> realtà costituzionale in una pertinente disposizionenel<strong>la</strong> legge sulle finanze del<strong>la</strong> Confederazione.Articolo 158 ElezioniL'articolo 158 D 96 corrisponde all'articolo 85 numero 4 Cost. La disposizioneesprime <strong>la</strong> caratteristica peculiare del sistema politico del<strong>la</strong> Confederazione: ilPar<strong>la</strong>mento in Camere riunite (art. 92 Cost., art. 148 cpv. 1 lett, a D 96) eleggetutte le altre massime autorità federali. Anche <strong>la</strong> formazione del Governo è disua esclusiva spettanza.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione si è proposta, oltre a modifiche redaziona-96', l'introduzione di quote minime per i differenti sessi 97'. La proposta nonpuò essere accolta visto che va ben al di là del mandato di aggiornamento del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>.Il capoverso 1 istituisce l'Assemblea <strong>federale</strong> (Camere riunite) quale organod'elezione del Consiglio <strong>federale</strong>, del Tribunale <strong>federale</strong>, del cancelliere del<strong>la</strong>Confederazione e del generale. Secondo il diritto costituzionale vigente l'ele-JU, FRSP.96 >PLR, NHG.«> SKF.371

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