12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Articolo 47 Esercizio del diritto di votoL'articolo 47 D 96 corrisponde all'articolo 43 capoversi 2, 3, 5 e 6 e all'articolo74 capoverso 4 Cost., come pure all'articolo 42 AP 95. Durante <strong>la</strong> proceduradi consultazione si è dibattuto se occorre accordare i diritti politici anche ai cittadinistranieri 81 '. Questa estensione del diritto di voto esulerebbe dall'ambitodell ' aggiornamento.Il capoverso 1 stabilisce che <strong>la</strong> Confederazione disciplina il diritto di voto inmateria <strong>federale</strong>. Per le questioni cantonali e comunali (conformemente all'ari.74 cpv. 4 Cost.) sono invece competenti i Cantoni. Gli aspetti giuridici fondamentalidel diritto di voto sono disciplinati nel titolo secondo (diritti fondamentalie obiettivi sociali), in un articolo separato sul<strong>la</strong> libertà di voto (art. 30D 96).II capoverso 2 precisa che il diritto di voto a tutti i livelli statali si esercita diprincipio nel Comune di domicilio. Solo in casi eccezionali disciplinati nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionesi può derogare al principio del luogo di domicilio.Capoverso 3: i diritti politici a livello <strong>federale</strong>, cantonale e comunale non possonoessere esercitati in più di un Cantone (art. 43 cpv. 3 Cost.). Su richiestadei Cantoni 82 ', questo principio è sancito espressamente anche nel disegno.Il capoverso 4 garantisce da un <strong>la</strong>to implicitamente <strong>la</strong> parità di trattamento deicittadini svizzeri domiciliati per quanto concerne il diritto di voto. Inoltre, consenteespressamente ai Cantoni di stabilire un termine d'attesa massimo di tremesi nei confronti delle persone attinenti di un altro Cantone per esercitare idiritti di voto a livello comunale e cantonale (cfr. art. 43 cpv. 5 Cost.). Nel<strong>la</strong>maggior parte dei casi, i Cantoni rinunciano tuttavia attualmente a stabilire unsimile termine d'attesa. Il capoverso 4 secondo periodo riprende l'articolo 43capoverso 6 Cost.Articolo 48 Svizzeri all'esteroQuesto articolo corrisponde all'articolo 45 bis Cost. e all'articolo 43 AP 95.La disposizione costituzionale intende mantenere il più strette possibili le re<strong>la</strong>zionitra gli Svizzeri all'estero, reciprocamente e con <strong>la</strong> Svizzera. Conferisceal<strong>la</strong> Confederazione un mandato di promovimento e un mandato legis<strong>la</strong>tivo.Nell'ottica personale, l'articolo 48 D 96 riguarda esclusivamente gli Svizzeri all'estero,vale a dire le persone che secondo <strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> cittadinanza (RS141.0) hanno <strong>la</strong> cittadinanza svizzera ma il domicilio all'estero. La nozione di«domicilio» è definita in modo diverso nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione a seconda delle necessitàconcrete. Comporta tuttavia di rego<strong>la</strong> una re<strong>la</strong>zione abbastanza stretta eduratura con il Paese terzo, perché si possa par<strong>la</strong>re di domicilio all'estero. Inlinea di principio, sono compresi anche i cittadini che dispongono del<strong>la</strong> doppiacittadinanza. Compete tuttavia al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione stabilire in ogni singolo caso seuna rego<strong>la</strong>mentazione si applica anche a loro.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!