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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Il progetto sottoposto a consultazione prevedeva che una minoranza qualificatadi un terzo dei membri di ciascuna Camera potesse decretare <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di referendum.Parecchi partecipanti hanno criticato questa quota ritenendo<strong>la</strong> troppoelevata 100 ' o troppo bassa 101 '. Il D 96 si scosta dal progetto sottoposto a consultazionee riprende <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> consueta del<strong>la</strong> maggioranza. La maggioranzasemplice dei votanti nelle due Camere potrà sottoporre un decreto concreto alreferendum. Dopo aver riconsiderato <strong>la</strong> questione, non riteniamo opportunoconferire a una minoranza del Par<strong>la</strong>mento altre possibilità di fare appello alPopolo ammettendo il referendum per i decreti dell'Assemblea <strong>federale</strong> controil volere del<strong>la</strong> maggioranza. Il referendum in materia amministrativa e finanziariapotrebbe in questo modo diventare uno strumento di lobby e gruppi d'interesseche renderebbe difficile agire in modo coerente. La rego<strong>la</strong> del<strong>la</strong> maggioranzasi trova d'altronde anche nell'articolo 89 capoverso 4 Cost. (possibilitàdi sottoporre al referendum anche trattati internazionali per i quali non è necessariamenteprevisto), unico caso di referendum disposto dall'autorità secondoil diritto vigente 102 '. Una volta istituito il referendum in materia amministrativae finanziaria, spetterebbe all'Assemblea <strong>federale</strong> sviluppare una prassi ragionevoleper l'applicazione dell'articolo 13<strong>la</strong>.Accanto a questo cambiamento materiale, l'articolo sottoposto a consultazioneè stato riveduto anche nell'ottica redazionale. L'articolo 123 AP 95 Riformadei diritti popo<strong>la</strong>ri stipu<strong>la</strong>va nel suo primo capoverso <strong>la</strong> possibilità di principiodi sottoporre al referendum i decreti in materia amministrativa e finanziaria edindicava nel secondo, con un elenco piuttosto complicato di eccezioni, i decretiper i quali il referendum non sarebbe stato ammissibile 103 '. Il D 96 segue <strong>la</strong>via più semplice del<strong>la</strong> definizione positiva: rinunciando a una disposizione diprincipio con un catalogo d'eccezioni, si designano direttamente i decreti inmateria amministrativa e finanziaria che possono essere sottoposti al referendumfacoltativo 104 ': «i decreti federali specifici in materia di spese nonché idecreti federali fondati sull'articolo 161 capoverso 3».La precisazione secondo cui deve trattarsi di «decreti specifici in materia dispese» chiarisce che si intendono soltanto i decreti finanziari che non riguardanoil preventivo o il consuntivo (cfr. le spiegazioni dell'ari. 157 D 96 che rego<strong>la</strong>le competenze finanziarie dell'Assemblea <strong>federale</strong>). Si tratta quindi di decretiautonomi in materia di spese. È ovvio che non si possono sottoporre alreferendum facoltativo il preventivo e il consuntivo: in caso contrario bisognerebbetemere un ritardo considerevole o addirittura il blocco dell'attività delloStato. L'esclusione del preventivo significa che i crediti di pagamento che vi si

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