12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Anche se il principio del<strong>la</strong> terrritorialità non è ancorato nell'articolo 15 D 96,nul<strong>la</strong> impedisce ai Cantoni di applicarlo nell'ambito delle loro competenze,come previsto per esempio nelle costituzioni cantonali di Berna e Friburgo. Lacompetenza dei Cantoni di designare le proprie lingue ufficiali (o <strong>la</strong> propria linguaufficiale), salvaguardando <strong>la</strong> pace linguistica, è inoltre sancita nell'articolo83 capoverso 6 D 96.Si noti nondimeno che, nel quadro del<strong>la</strong> procedura di consultazione, taluni enticonsultati 188) hanno chiesto di garantire <strong>la</strong> libertà di lingua nei limiti del principiodi territorialità 189) . 190)Articolo 16 Libertà artisticaLa libertà artistica 191 ' non è riconosciuta dal Tribunale <strong>federale</strong> in quanto dirittocostituzionale non scritto. Il Tribunale <strong>federale</strong> ritiene tuttavia ch'essa ègarantita dal<strong>la</strong> libertà d'espressione in senso <strong>la</strong>to 192) .La libertà artistica è riconosciuta, in diritto internazionale, dall'articolo 15 capoverso3 del Patto I dell'ONU. Essa è parimenti riconosciuta, quale parte integrantedel<strong>la</strong> libertà d'espressione, dall'articolo 19 capoverso 2 del Patto IIdell'ONU e dall'articolo 10 CEDU.La libertà artistica protegge da un canto <strong>la</strong> creazione artistica e, dall'altro, <strong>la</strong>sua presentazione 193 ' e il suo prodotto 194 '. Essa non protegge unicamente gliartisti, ma anche i mediatori, vale a dire le persone che partecipano al<strong>la</strong> diffusionedell'opera d'arte, in partico<strong>la</strong>re il proprietario di una galleria, l'impresariodi un artista, l'editore di un libro o il proprietario di un sa<strong>la</strong> cinematografica.La libertà artistica ha soprattutto un compito protettore contro le ingerenzedello Stato in materia di creazione artistica. Essa non implica un dirittoindividuale a una prestazione positiva dello Stato anche se, dal punto di vistadell'attuazione dei diritti fondamentali (cfr. art. 31 D 96), sarebbe auspicabileche quest'ultimo metta a disposizione un'infrastruttura adeguata, necessaria all'eserciziodi tale libertà. La Confederazione interviene, per esempio, per incoraggiare<strong>la</strong> cinematografia svizzera e le attività culturali svolte nel settore delcinema 195) .Nell'AP 95, <strong>la</strong> libertà artistica era sancita nel<strong>la</strong> stessa disposizione sul<strong>la</strong> libertàdel<strong>la</strong> scienza e del<strong>la</strong> ricerca. Questo raggruppamento ha suscitato critiche 196 'in sede di procedura di consultazione, poiché queste due libertà si riferisconoa settori molto diversi. Inoltre, in quanto diritto fondamentale, <strong>la</strong> libertà artisticadeve occupare un posto indipendente nel catalogo dei diritti fondamentali.Per tale ragione si è deciso di disciplinare <strong>la</strong> libertà artistica in un articolo separato.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!