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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione <strong>la</strong> disposizione <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zioned'urgenza non è praticamente stata oggetto di alcun parere.Articolo 156 Re<strong>la</strong>zioni con l'estero e trattati internazionaliL'articolo 156 D 96 corrisponde all'articolo 85 numero 5 Cost. nonché agli articoli143 e 147 capoverso 1 lettera a primo periodo AP 95. Il capo verso 1 sancisceper <strong>la</strong> prima volta espressamente a livello costituzionale le competenze dell'Assemblea<strong>federale</strong> in materia di affari esteri. Il capoverso 2 recepisce nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> <strong>la</strong> prassi invalsa secondo <strong>la</strong> quale non tutti i trattati internazionalinecessitano dell'approvazione dell'Assemblea <strong>federale</strong>.A tenore del capoverso 1 l'Assemblea <strong>federale</strong> partecipa all'e<strong>la</strong>borazione del<strong>la</strong>politica estera e vigi<strong>la</strong> sul<strong>la</strong> cura delle re<strong>la</strong>zioni con l'estero. La <strong>Costituzione</strong>non disciplina rigidamente <strong>la</strong> ripartizione delle competenze tra Assemblea <strong>federale</strong>e Consiglio <strong>federale</strong> in materia di affari esteri; i due poteri col<strong>la</strong>boranoesercitando competenze parallele e intersecantesi. Si tratta pertanto di una«col<strong>la</strong>borazione a quattro mani» corrispondente al<strong>la</strong> concezione odierna del<strong>la</strong>ripartizione dei poteri in questo campo e al<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva dottrina 89 '. Secondo <strong>la</strong>concezione costituzionale, al Consiglio <strong>federale</strong> spetta <strong>la</strong> parte principale del<strong>la</strong>conduzione del<strong>la</strong> politica estera. Dal canto suo, oltre al diritto di approvare itrattati internazionali, il Par<strong>la</strong>mento dispone di notevoli possibilità d'influssoindiretto: emanazione di atti legis<strong>la</strong>tivi e decisioni rilevanti per <strong>la</strong> politicaestera, approvazione di rapporti, sovranità in materia finanziaria, alta vigi<strong>la</strong>nzae, in generale, dibattiti concernenti <strong>la</strong> politica estera. La crescente interdipendenzacon l'estero e, conseguentemente, il moltiplicarsi delle ripercussionidel<strong>la</strong> politica estera sul<strong>la</strong> politica interna hanno indotto l'Assemblea <strong>federale</strong>a cercare di rafforzare il suo coinvolgimento diretto in questo settore. Da un<strong>la</strong>to, l'articolo 47 bls a LRC prescrive che i due Consigli seguano gli sviluppi internazionalie accompagnino i negoziati che <strong>la</strong> Svizzera conduce con gli Statiesteri e le organizzazioni internazionali; d'altro <strong>la</strong>to, <strong>la</strong> medesima disposizioneimpone al Consiglio <strong>federale</strong> di informare i presidenti dei Consigli e le commissionidi politica estera su progetti di politica estera e su negoziati internazionali(secondo modalità differenziate).Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stata chiesta, in varie forme, una formu<strong>la</strong>zionepiù vinco<strong>la</strong>nte dell'articolo 147 capoverso 1 lettera a primo periodo AP95 90) . Questa esigenza contraddice tuttavia il vigente dettato costituzionale e <strong>la</strong>re<strong>la</strong>tiva prassi, ma anche numerose proposte intese a ridurre le competenze dell'Assemblea<strong>federale</strong> 91 '.Il capoverso 2 primo periodo dichiara l'Assemblea <strong>federale</strong> competente ad approvarei trattati internazionali. Assemblea <strong>federale</strong> e Consiglio <strong>federale</strong> (cfr.art. 172 D 96) cooperano vicendevolmente nelle fasi del<strong>la</strong> conclusione del trattato.Il Consiglio <strong>federale</strong> dirige i negoziati (istruzione, definizione dell'og-

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