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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Il capoverso 2 riprende inoltre il diritto del<strong>la</strong> Confederazione di designare lestrade necessarie al grande transito (art. 37 bis cpv. 2 secondo periodo Cost.) 159) .La riserva di utilizzazione a favore del<strong>la</strong> Confederazione (art. 37 bis cpv. 2terzo periodo Cost.) risulta dalle partico<strong>la</strong>ri competenze specifiche nel settoredel<strong>la</strong> difesa nazionale e del trasporto professionale e rego<strong>la</strong>re di persone e nonha bisogno di essere menzionato esplicitamente.Il capoverso 3 riprende l'esenzione dalle tasse giusta l'articolo 37 capoverso 2Cost. Di conseguenza, nessuna tassa può essere riscossa per l'uso comune dellestrade pubbliche. Per valutare se il posteggio di veicoli rientra nell'uso comuneesonerato da tasse occorre procedere in modo differenziato a seconda delluogo. L'esenzione dalle imposte concerne soltanto i pedaggi e non l'impostasui veicoli a motore; essa è peraltro limitata dagli articoli 69 e 70 D 96 concernentile tasse sul traffico pesante e sull'utilizzazione delle strade nazionali.L'Assemblea <strong>federale</strong> può inoltre autorizzare <strong>la</strong> riscossione di tasse in casi speciali,come fu il caso per <strong>la</strong> galleria stradale del Gran San Bernardo 160) . Nel<strong>la</strong>consultazione si sono espressi sia fautori dell'esenzione dalle tasse I61) sia fautoridelle tasse (roadpricing) 162) . Una rinuncia al principio dell'esenzione dalletasse, come era stata proposta nel<strong>la</strong> documentazione <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> consultazione,non appare tuttavia coerente al momento. Due partecipanti al<strong>la</strong> proceduradi consultazione 163 ' hanno inoltre proposto di introdurre il capoverso 3nel<strong>la</strong> tassa sul<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale per considerazioni sistematiche. Nel D 96si rinuncia tuttavia a questo cambiamento perché è prioritario l'aspetto dell'utilizzazionedelle strade, e meno quello del<strong>la</strong> riscossione delle tasse.Articolo 67 Strade nazionaliQuesta disposizione corrisponde all'attuale articolo 36 bis Cost. e all'articolo 60AP 95. Prevede l'istituzione e <strong>la</strong> manutenzione di una rete di strade per ilgrande traffico che copra l'insieme del<strong>la</strong> Svizzera e accorda al<strong>la</strong> Confederazioneuna competenza limitata a tale scopo, quindi frammentata per questoaspetto. Poiché i Cantoni continuano a essere tito<strong>la</strong>ri del<strong>la</strong> sovranità in materiastradale e possono quindi costruire strade proprie a grande traffico, si può par<strong>la</strong>redi una competenza <strong>federale</strong> paralle<strong>la</strong>.Nel<strong>la</strong> consultazione pochi hanno fatto osservazioni su questo articolo. Tre partecipantial<strong>la</strong> consultazione chiedono di riprendere l'articolo 36 bis senza modificarlo164) .Il capoverso 1 riprende in forma abbreviata l'articolo 36 bis capoverso 1 Cost.La definizione di strade nazionali (art. 36 bls cpv. 1 secondo periodo Cost.) èsufficientemente enunciata nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> e può anche essere cancel<strong>la</strong>tadal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Il capoverso 2 riprende, pure in forma abbreviata, l'articolo 36 bls capoverso 2Cost. Il fatto che «il compito spettante a un Cantone può essere assunto» dal<strong>la</strong>

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