12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno ASezione 2: ProceduraArt. 147 Deliberazione separata1 II Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.2 Le decisioni dell'Assemblea <strong>federale</strong> richiedono l'accordo delle due Camere.Art. 148 Deliberazione in comune1 II Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea <strong>federale</strong>plenaria sotto <strong>la</strong> direzione del presidente del Consiglio nazionale per:a. procedere alle elezioni;b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;e. pronunciare sulle domande di grazia.2 L'Assemblea <strong>federale</strong> plenaria può inoltre riunirsi per speciali avvenimenti eper prendere atto di dichiarazioni del Consiglio <strong>federale</strong>.Art. 149 Pubblicità delle seduteLe sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.Art. 150 Quorum e maggioranza richiesta1 Le Camere deliberano validamente se è presente <strong>la</strong> maggioranza dei loromembri.2 Nelle due Camere e nell'Assemblea <strong>federale</strong> plenaria decide <strong>la</strong> maggioranzadei votanti.3 Richiedono tuttavia il consenso del<strong>la</strong> maggioranza dei membri di ciascunaCamera:a. <strong>la</strong> dichiarazione dell'urgenza dei decreti federali di obbligatorietà generale;b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali diobbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarieimplicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuovespese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.4 L'Assemblea <strong>federale</strong> può adattare al rincaro gli importi di cui al capoverso3 lettera b mediante decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale non sottostanteal referendum.Art. 151 Diritto di iniziativa1 Ciascuna Camera, ciascun deputato, ciascun gruppo e ciascuna commissionepar<strong>la</strong>mentare hanno il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea <strong>federale</strong>.2 I Cantoni hanno lo stesso diritto.598

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!