12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La disposizione contiene nel capoverso 1 (come già l'art. 45 bis Cost.) una c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong>generale senza limitazione materiale. La disposizione costituzionale ammettequindi il promovimento di re<strong>la</strong>zioni di ogni tipo. Il diritto internazionalepone tuttavia limiti, poiché secondo il principio del<strong>la</strong> sovranità territoriale degliStati, anche le persone straniere sottostanno di rego<strong>la</strong> al diritto dello Stato incui risiedono. I Cantoni 83 * chiedono di essere menzionati nel testo normativo,perché secondo loro <strong>la</strong> Confederazione non dispone di una competenza esclusivama piuttosto di una competenza di promovimento paralle<strong>la</strong>. Menzionarele competenze che spettano in modo incontestato ai Cantoni sarebbe contrarioal sistema, visti gli articoli 3 e 35 D 96. Per motivi politici appare invece giustificatomenzionare espressamente le organizzazioni di Svizzeri all'estero, comegià nel diritto in vigore, anche se questo - dal profilo puramente giuridico -non sarebbe necessario.Conformemente al capoverso 2, <strong>la</strong> Confederazione può legiferare in tre settori:può emanare disposizioni sull'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero,anche se questa competenza si limita all'esercizio dei diritti politici a livello<strong>federale</strong> 84 '. Menzionando l'obbligo militare, si garantisce a livello costituzionalel'esonero degli Svizzeri all'estero dall'obbligo militare e dal<strong>la</strong> tassad'esenzione dal servizio militare. Infine, <strong>la</strong> Confederazione può disciplinare <strong>la</strong>previdenza degli Svizzeri all'estero. Conformemente all'articolo 3 del<strong>la</strong> legge<strong>federale</strong> su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (RS 852.1), <strong>la</strong> Confederazioneassume questi costi.I Cantoni 85 ' chiedono di riprendere in maggior misura il testo dell'articolo45 bis Cost. Sembra tuttavia opportuno alleggerire il testo normativo, senza chevi siano peraltro ripercussioni materiali. Conformemente all'articolo 45 bis capoverso2 (secondo periodo) Cost., prima di emanare le disposizioni d'esecuzioneoccorre sentire i Cantoni. Il D 96 disciplina in forma generale il dirittodei Cantoni di essere sentiti, in modo che si può rinunciare a una re<strong>la</strong>tiva disposizionein questo articolo.211

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!