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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Articolo I27a Formazione dell'opinione e del<strong>la</strong> volontà popo<strong>la</strong>ri 36)Capo verso 1Questa disposizione corrisponde al diritto vigente 37 '. Ci sembra opportuno che<strong>la</strong> funzione dei partiti venga esplicitata nel testo costituzionale, visto l'importanteruolo che, nel<strong>la</strong> nostra democrazia, essi svolgono nel<strong>la</strong> formazione dell'opinionepubblica.Capoverso 2Questo capo verso introduce un elemento innovativo: esso incarica il legis<strong>la</strong>toredi fissare disposizioni atte a garantire <strong>la</strong> trasparenza del funzionamento delleistituzioni democratiche. Non sembra opportuno disciplinare questa materianel dettato costituzionale: simili disposizioni, di difficile formu<strong>la</strong>zione ed attuazione,sono di competenza del legis<strong>la</strong>tore; l'articolo 127a <strong>la</strong>scia a quest'ultimoun notevole margine di manovra nel<strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong> trasparenza re<strong>la</strong>tivaall'esercizio dei diritti politici. Si tratta in primo luogo di obbligare il comitatoche promuove l'iniziativa o il referendum a dichiarare pubblicamente <strong>la</strong> sua dipendenzafinanziaria da terzi. Nell'ottica di una formazione obiettiva del<strong>la</strong> volontàpopo<strong>la</strong>re, gli elettori devono potersi rendere conto delle possibilità di influenzapolitica esercitata dai grandi finanziatori nonché delle interazioni finanziariee del<strong>la</strong> potenziale dipendenza da terzi del comitato che promuove l'iniziativao il referendum. La legge può quindi obbligare quest'ultimo a renderepalesi le sue fonti di finanziamento. La disciplina di legge potrebbe ispirarsi aiprincipi del<strong>la</strong> normativa che, nel 1984, ha obbligato i par<strong>la</strong>mentari a rendernoti i loro legami finanziari e professionali 38 '. Il legis<strong>la</strong>tore potrebbe inoltreprevedere un tetto massimo dei costi o una limitazione dei finanziamenti, anchese l'osservanza di simili disposizioni sfugge facilmente al controllo, come dimostral'esperienza di Paesi esteri 391 .Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, i pareri si sono accentrati essenzialmente sulsecondo capoverso. L'innovazione costituzionale è stata giudicata in modocontroverso. Accanto ad acccttazioni incondizionate 40 ' e richieste di abolizionedel<strong>la</strong> disposizione 41 ' sono stati espressi dubbi circa l'efficacia del<strong>la</strong>norma quanto all'obiettivo del<strong>la</strong> trasparenza 42 '.Le critiche e lo scetticismo espressi in materia meritano <strong>la</strong> dovuta attenzionee devono essere considerati anche al momento dell'e<strong>la</strong>borazione di disposi-

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