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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Il capoverso 1, combinato con il capoverso 2, stabilisce che il presidente del<strong>la</strong>Confederazione non è né il capo dello Stato e neppure il capo del governo. Eglinon dispone di prerogative materiali di direzione, non può emanare direttivedi governo o impartire istruzioni ai colleghi dell'esecutivo. A tenore del capoverso1 egli presiede il Consiglio <strong>federale</strong>. Considerato il principio del<strong>la</strong> collegialità(cfr. art. 165 D 96), che pone i membri su un piede di uguaglianza inseno al Consiglio <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> posizione del presidente del<strong>la</strong> Confederazione èquel<strong>la</strong> di un primus inter pares. La LOA definisce concretamente le funzionidel presidente: egli dirige il Consiglio <strong>federale</strong> (direzione del<strong>la</strong> procedura e degliaffari del Collegio), prende le decisioni presidenziali (in caso d'urgenza con approvazionea posteriori da parte del Collegio, oppure per affari di esigua importanza),rappresenta il governo in Svizzera e all'estero e cura i contatti coni Cantoni. Il capoverso 1 non dice nul<strong>la</strong> sul<strong>la</strong> funzione del vicepresidente delConsiglio <strong>federale</strong> (cpv. 2). La legge lo designa come supplente del presidentedel<strong>la</strong> Confederazione e rende possibile anche <strong>la</strong> delega di talune decisioni presidenziali(cfr. art. 24 LOA).Secondo il capoverso 2 l'Assemblea <strong>federale</strong> (Camere riunite) elegge ogni announ presidente e un vicepresidente fra i membri del Consiglio <strong>federale</strong>, per unmandato di un anno.Il capoverso 3 esclude <strong>la</strong> rielezione immediata del presidente e del vicepresidente;è parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente a vicepresidente. Ildiritto costituzionale erige dunque barriere istituzionali a tute<strong>la</strong> dell'equilibriodel sistema collegiale. Tali barriere intendono contenere il potere presidenzialeaffinchè non si concentri di fatto in una so<strong>la</strong> persona o in un gruppo di personein seno al Consiglio <strong>federale</strong>. La prassi elettorale del XX secolo (contrariamentea quel<strong>la</strong> del secolo precedente) ha adottato un rigoroso principio di rotazioneper occupare <strong>la</strong> carica di presidente del<strong>la</strong> Confederazione. Non vi è tuttaviaalcun obbligo costituzionale in tal senso. Anche l'esigenza di esercitare <strong>la</strong>carica di vicepresidente nell'anno precedente quello del<strong>la</strong> presidenza non risultada una prescrizione del diritto costituzionale.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato sollecitato da più parti un potenziamentodel<strong>la</strong> presidenza del<strong>la</strong> Confederazione. Si è in partico<strong>la</strong>re proposto l'istituzionedi un dipartimento presidenziale e di prolungare il mandato del presidentea quattro anni 132). Siffatte proposte esu<strong>la</strong>no evidentemente dal mandatod'aggiornamento. Per <strong>la</strong> stessa ragione non è possibile abrogare nell'ambito delpresente aggiornamento il divieto di rielezione diretta (cpv. 3) 133) .Articolo 165 Principio collegiale e dipartimentaleL'articolo 165 D 96 corrisponde all'articolo 103 Cost. e all'articolo 151 AP 95.Il capoverso 1 si rial<strong>la</strong>ccia materialmente all'articolo 162 D 96 e unisce i membridel Consiglio <strong>federale</strong>, equiparati giuridicamente e materialmente, in un organogovernativo collegiale. Quest'ultimo e<strong>la</strong>bora una volontà politica comunee si presenta come organo collettivo unito (unità d'azione e di responsabilità).Il Consiglio <strong>federale</strong> è pertanto più di una semplice conferenza dei capi di di-132) PEV, SES, 4 privati.SO.382

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