12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 86 Attività economica privata ''1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economicaprivata.2 Provvede per uno spazio economico svizzero omogeneo. Garantisce che lepersone con formazione accademica o tito<strong>la</strong>ri di un diploma <strong>federale</strong>, cantonaleo riconosciuto da un Cantone possano esercitare <strong>la</strong> loro professione in tutta<strong>la</strong> Svizzera.Art. 87 Politica di concorrenza1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente osocialmente nocivi di cartelli e di altre limitazioni del<strong>la</strong> concorrenza.2 Prende provvedimenti per impedire abusi nel<strong>la</strong> formazione dei prezzi da partedi imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizionedominante sul mercato.3 Prende provvedimenti contro <strong>la</strong> concorrenza sleale.Art. 88 Protezione dei consumatori1 La Confederazione prende provvedimenti a tute<strong>la</strong> dei consumatori.2 Emana prescrizioni sui rimedi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazionidei consumatori. Nel settore del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> concorrenzasleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioniprofessionali e dell'economia.3 Per le controversie fino a un dato valore litigioso, i Cantoni prevedono unaprocedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. IlConsiglio <strong>federale</strong> determina il limite dei valori litigiosi.Art. 89 Politica monetaria1 II settore monetario compete al<strong>la</strong> Confederazione; essa soltanto ha il dirittodi emettere monete e banconote.2 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, esercitauna politica monetaria che serva all'interesse generale del Paese; è amministratacon <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione e sotto <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza del<strong>la</strong> Confederazione.3 La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo aisuoi proventi.4 L'utile netto del<strong>la</strong> Banca nazionale spetta per almeno i due terzi ai Cantoni." Con disposizione transitoria582

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!