12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 60 Acqua1 La Confederazione provvede per l'utilizzazione parsimoniosa e <strong>la</strong> protezionedelle risorse idriche nonché per <strong>la</strong> difesa dagli effetti dannosi dell'acqua.2 Emana principi sul<strong>la</strong> conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche,sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamentoe su altri interventi nel ciclo idrologico.3 Emana prescrizioni sul<strong>la</strong> protezione delle acque, sul<strong>la</strong> garanzia di adeguatideflussi minimi, sulle opere idrauliche, sul<strong>la</strong> sicurezza dei bacini di accumu<strong>la</strong>zionee sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.4 1 Cantoni dispongono delle risorse idriche. Possono riscuotere canoni perl'utilizzazione dell'acqua. La Confederazione stabilisce i limiti tariffali. Ha ildiritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versaun canone e un'indennità.5 Per quanto riguarda i diritti e i canoni re<strong>la</strong>tivi a riserve idriche internazionali,<strong>la</strong> Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide parimentinel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernentiriserve idriche intercantonali.6 Nell'adempimento dei suoi compiti, <strong>la</strong> Confederazione considera gli interessidei Cantoni da cui l'acqua proviene.Art. 61 Foresta1 La Confederazione provvede affinchè <strong>la</strong> foresta possa adempiere le sue funzioniprotettive, economiche e ricreative.2 Emana principi sul<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> foresta.3 Promuove provvedimenti per <strong>la</strong> conservazione del<strong>la</strong> foresta.Art. 62 Protezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggio1 La protezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggio compete ai Cantoni.2 Nell'adempimento dei suoi compiti, <strong>la</strong> Confederazione considera gli obiettividel<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei monumentinaturali, dei siti caratteristici, dei centri storici, nonché dei beni culturalisignificativi; quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri.3 Può sostenere quanto intrapreso nell'ambito del<strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> natura edel paesaggio nonché, per contratto o in via di espropriazione, acquistare o assicurareopere d'importanza nazionale.4 Emana prescrizioni a tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> fauna e del<strong>la</strong> flora e a salvaguardia dei lorospazi vitali, nel<strong>la</strong> loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate diestinzione.575

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!