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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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zione, questo capoverso ha suscitato soltanto poche reazioni: due partiti rappresentatiin Par<strong>la</strong>mento (PS, Verdi) e quattro organizzazioni 171 ' hanno propostod'aggiungervi il diritto al<strong>la</strong> consultazione nel quadro del principio del<strong>la</strong>pubblicità degli atti amministrativi. Nell'ambito del presente aggiornamentodel diritto costituzionale scritto occorre però disciplinare tale problema solo perquanto concerne l'obbligo del Consiglio <strong>federale</strong> d'informare il pubblico, comeinfatti fa l'articolo 168 capoverso 2 D 96 nel titolo quinto, dedicato alle autoritàfederali.Il capoverso 4 riunisce in una so<strong>la</strong> disposizione <strong>la</strong> libertà dei mass-media - che,nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> attuale, è ripartita tra gli articoli 55 e 55 bis , e garantisce ilsegreto redazionale. La libertà di stampa garantisce a ognuno il diritto di comunicare<strong>la</strong> sua opinione per mezzo del<strong>la</strong> stampa 172 '. La libertà di stampa vinco<strong>la</strong>tutti gli organi dello Stato. Il compito essenziale e quasi istituzionale chele compete in un regime politico democratico giustifica pienamente che <strong>la</strong> simenzioni esplicitamente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Anche <strong>la</strong> libertà radiotelevisiva costituisceun aspetto del<strong>la</strong> libertà d'espressione ai sensi dell'articolo 10 CEDU.Tale articolo protegge <strong>la</strong> libertà del<strong>la</strong> stampa garantendo <strong>la</strong> libertà di ricevereo di comunicare informazioni o idee senza ingerenze da parte di autorità pubbliche.Il sancire detta libertà nel catalogo dei diritti fondamentali permette dimostrare chiaramente che il principio dell'indipendenza del<strong>la</strong> radio e del<strong>la</strong> televisionee dell'autonomia nel<strong>la</strong> concezione dei programmi (art. 55 bis cpv. 3Cosi./art. 76 cpv. 3 D 96) non è soltanto una rego<strong>la</strong> d'organizzazione del regimepubblico dei mass-media, ma ricopre anche un diritto fondamentale e,come tale, vinco<strong>la</strong> l'insieme degli organi dello Stato, compreso il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong>.Le restrizioni specifiche del<strong>la</strong> libertà radiotelevisiva sono sancite nell'articolo76 D 96.La garanzia del segreto redazionale permette di salvaguardare una delle pietreango<strong>la</strong>ri del<strong>la</strong> libertà di stampa: <strong>la</strong> protezione delle fonti giornalistiche. Senzatale protezione, le fonti potrebbero essere dissuase dal!'aiutare <strong>la</strong> stampa, il cheavrebbe per conseguenza un atteggiamento meno propenso a fornire informazioniprecise e affidabili. Considerato che ricorrono a tutte le fonti d'informazionidisponibili allo scopo di poter esercitare pienamente il loro mestiere, igiornalisti hanno grande interesse a non divulgare le loro fonti. Il segreto redazionaleè completo allorquando gli organi dell'azione giudiziaria non hanno alcunpotere su quanto fa parte del settore interno dei media e delle rispettiveredazioni (fatti, note ecc.). Tale principio equivale ad assicurare ai redattori eai giornalisti il diritto di rifiutare <strong>la</strong> testimonianza. In una decisione recente173 ', <strong>la</strong> Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato contraria al<strong>la</strong>CEDU una sentenza britannica pronunciata contro un giornalista che aveva rifiutatodi rive<strong>la</strong>re alle autorità penali il nome del<strong>la</strong> fonte: <strong>la</strong> Corte europea deidiritti dell'uomo ha infatti ritenuto che un ordine di divulgazione può esserecompatibile con l'articolo 10 CEDU soltanto in presenza di un «imperativopreponderante d'interesse pubblico». Questa giurisprudenza, anche se non ob-

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