12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il capoverso 2 prevede <strong>la</strong> possibilità di un referendum facoltativo straordinario,in quanto l'Assemblea <strong>federale</strong> viene autorizzata a sottoporre al referendum facoltativoqualsiasi «altro» trattato internazionale che deve approvare in uncaso concreto. Sono tali i trattati che non rientrano in una delle categorie summenzionate,ma che comunque rivestono una certa importanza, soprattutto dalpunto di vista politico. Questo referendum straordinario - l'unico caso conosciutodal diritto vigente - si basa sul fatto che i criteri scelti per l'applicazionedel referendum obbligatorio o facoltativo non possono abbracciare tutti i trattatiimportanti visto che l'importanza di un trattato non è sempre riconducibilea parametri oggetti vi 32 '.La competenza legis<strong>la</strong>tiva prevista dall'articolo 90 Cost. è ovvia e non occorrequindi menzionar<strong>la</strong> nel<strong>la</strong> nuova <strong>Costituzione</strong>.Articolo 132 Maggioranze richiesteL'articolo 132 D 96 33) disciplina l'accertamento dei risultati delle votazioni federali.È il corol<strong>la</strong>rio delle disposizioni sul referendum obbligatorio e facoltativoe le completa.L'articolo 132 si basa sull'articolo 123 Cost. che sancisce e concretizza <strong>la</strong> necessitàdel<strong>la</strong> maggioranza di Popolo e Cantoni nelle votazioni sulle modifiche costituzionali.Il suo contenuto normativo riprende quello dell'articolo 123 Cost.in quanto comprende tutti i casi di votazioni con doppia maggioranza, comeli prevede il diritto costituzionale vigente. I testi che richiedono l'approvazionedi Popolo e Cantoni sono definiti nel<strong>la</strong> disposizione sul referendum obbligatorionell'articolo 130 capoverso l D 96. Inoltre l'articolo 132 specifica comevada accertato il risultato delle votazioni a semplice maggioranza popo<strong>la</strong>re. Ricadonosotto questa norma le votazioni popo<strong>la</strong>ri indette in seguito a referendumfacoltativo ai sensi dell'articolo 131 D 96, come pure i tre casi elencati nell'articolo130 capoverso 2 D 96.La maggioranza di Popolo e Cantoni viene calco<strong>la</strong>ta nel modo seguente: <strong>la</strong>maggioranza popo<strong>la</strong>re è raggiunta quando <strong>la</strong> maggioranza assoluta dei votantiapprova il testo. Per maggioranza dei Cantoni s'intende <strong>la</strong> maggioranza assolutadei Cantoni, ossia dodici. Per il voto dei Cantoni è determinante il risultatodel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re di ogni singolo Cantone. I 20 Cantoni interihanno un voto ciascuno, mentre ognuno dei sei semicantoni dispone di mezzovoto. In situazioni di stallo, ossia a parità di voti fra i Cantoni favorevoli equelli contrari al testo (11'/2 : 11'/z Cantoni), il progetto è considerato respinto.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato espresso solo qualche parere in meritoa questa disposizione, soprattutto in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> maggioranza dei Cantoni.In parte si è auspicato esplicitamente il mantenimento del<strong>la</strong> maggioranza deiCantoni 34 ', in parte ne è stata chiesta l'abolizione o un nuovo sistema di calcolonel senso di una ponderazione dei voti dei Cantoni 35 '. È stata pure au-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!