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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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L'odierna situazione costituzionale rispecchia quindi il seguente intendimento,specificamente svizzero, del<strong>la</strong> sovranità popo<strong>la</strong>re: il popolo non è soltanto(in collegamento con i Cantoni) potere costituente, bensì entità realmenteattiva nel processo decisionale materiale politico. La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>non ha tuttavia riconosciuto agli aventi diritto di voto un potere decisionalegenerale; importanti facoltà decisionali sono infatti rimaste appannaggiodegli altri organi statali, in partico<strong>la</strong>re dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Il collegamentotra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, in questa forma,è unico al mondo e accoppia in modo convincente <strong>la</strong> vecchia tradizione dellelibertà comuni con l'idea del<strong>la</strong> partecipazione repubblicana (cfr. Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, vol.2, pp. 393 segg.).Stato di diritto. La Confederazione, in quanto Stato, non è soltanto un corpodotato di potere, che produce diritto, bensì anche contemporaneamente un'organizzazionevinco<strong>la</strong>ta dal diritto. Giustizia e diritto sono precostituiti all'attivitàstatuale. Ogni attività statuale richiede un fondamento nel<strong>la</strong> legge. Il dirittoè però anche limite dell'attività statuale. Il coinvolgimento legale dell'attivitàstatuale si manifesta in due aspetti: dapprima, in senso formale, occorrerispettare sempre le prescrizioni procedurali e le disposizioni che reggono lecompetenze; questo principio vale in partico<strong>la</strong>re anche per <strong>la</strong> procedura del<strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione. Gli organi che operano per lo Stato devono anche e soprattuttorispettare i precetti elementari del<strong>la</strong> giustizia materiale, come risultano dallegaranzie dei diritti fondamentali. Siffatti precetti elementari hanno sempre piùtrovato accesso nel diritto internazionale (diritto internazionale pubblico cogente).La Svizzera è incontestabilmente Stato di diritto nel senso descritto,come dimostrano numerose disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, anche seoccorre rilevare che l'attuale testo costituzionale non si riferisce esplicitamentea importanti aspetti tipici dello Stato di diritto (diritti di libertà e garanzie proceduralinon scritti) e, a livello <strong>federale</strong>, non è data nessuna giurisdizione costituzionaleesplicita (art. 113 cpv. 3 Cost.), il che è risentito oggi sempre piùcome carenza (cfr. Stephan Breitenmoser, Rechtsstaatlichkeit in der Schweiz,in: Rechtsstaatlichkeit in Europa, Heidelberg 1996).Federalismo. Con <strong>la</strong> prima <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del 1848 <strong>la</strong> ConfederazioneSvizzera passò da un'unione di Stati basata su un contratto (Patto <strong>federale</strong>)a un vero Stato <strong>federale</strong> fondato su una base di diritto costituzionale (anchese il tenore del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> <strong>la</strong>scia ancora, occasionalmente, l'impressionetrattarsi di un'opera pattizia). Lo Stato <strong>federale</strong> creato nel 1848presenta tutti gli attributi di uno Stato. La questione se <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>debba essere modificata e se, ad esempio, debba essere ampliato ilcampo delle attività del<strong>la</strong> Confederazione è decisa a livello <strong>federale</strong> da organidel<strong>la</strong> Confederazione; <strong>la</strong> cosiddetta «competenza delle competenze» spettaal<strong>la</strong> Confederazione. Il trapasso allo Stato <strong>federale</strong> non ha però sommerso<strong>la</strong> «statualità» originale dei Cantoni. I Cantoni continuano a disporre di autonomiasostanziale nel<strong>la</strong> definizione e nell'espletamento dei loro compiti,nel<strong>la</strong> definizione, riscossione e utilizzazione delle loro entrate, nel<strong>la</strong> definizionedel<strong>la</strong> loro organizzazione e delle procedure decisionali politiche (cfr.Peter Sa<strong>la</strong>din, in: Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen

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