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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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presa solo per quanto concerne l'iniziativa popo<strong>la</strong>re per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parzialedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>; il diritto d'iniziativa dell'Assemblea <strong>federale</strong>, puresancito nell'articolo 121 capoverso 1 Cost., è contenuto nelle disposizioni sul<strong>la</strong><strong>revisione</strong>, nel sesto titolo del disegno.L'articolo 129 sancisce nel capoverso 1 il diritto d'iniziativa del Popolo per <strong>la</strong><strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Come nel caso del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale,per <strong>la</strong> riuscita dell'iniziativa popo<strong>la</strong>re sono richieste 100000 firme. L'iniziativamira al<strong>la</strong> promulgazione, modifica o abrogazione di un singolo articoloo di più articoli concernenti <strong>la</strong> stessa materia.Il capoverso 2 sancisce il principio dell'unità del<strong>la</strong> forma, in base al quale l'iniziativaper <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale deve essere formu<strong>la</strong>ta o come proposta generica- che presenta all'Assemblea <strong>federale</strong> un'idea generica per l'e<strong>la</strong>borazione del<strong>la</strong><strong>revisione</strong> - oppure come progetto già e<strong>la</strong>borato. Non è ammessa una combinazionedelle due forme, dato che <strong>la</strong> procedura da applicare varia in funzione deltipo di iniziativa popo<strong>la</strong>re.Il capoverso 3 disciplina l'importante questione del<strong>la</strong> dichiarazione di nullitàdelle iniziative popo<strong>la</strong>ri per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale. Ogni iniziativa popo<strong>la</strong>re devesoddisfare due criteri formali: l'unità del<strong>la</strong> forma (v. sopra) e l'unità del<strong>la</strong>materia"'. Se viene vio<strong>la</strong>to uno dei due criteri, l'iniziativa deve essere dichiaratanul<strong>la</strong> dall'Assemblea <strong>federale</strong> 12 '.Come limiti materiali del diritto d'iniziativa vengono indicate le disposizionicogenti del diritto internazionale. Secondo <strong>la</strong> dottrina dominante e <strong>la</strong> prassi piùrecente delle autorità federali, tali criteri limitano il contenuto di qualsiasi <strong>revisione</strong>costituzionale 13 '. Un'iniziativa che violi una di queste norme cogenti deldiritto internazionale deve essere dichiarata nul<strong>la</strong> dall'Assemblea <strong>federale</strong>.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione alcuni 14 ' hanno criticato questa formu<strong>la</strong>zione.Questa critica non tiene però conto del fatto che il diritto internazionalecogente è costituito da norme legali che per uno Stato di diritto sono «di importanzatanto fondamentale, da non potersi esso in alcun modo sottrarre agliobblighi che ne derivano» 15 '. Nel<strong>la</strong> misura in cui lo ius cogens non è fissatonel diritto consuetudinario internazionale, bensì deriva da un trattato internazionale,uno Stato non può liberarsi dagli obblighi cogenti internazionali nemmenodenunciando il trattato. Fanno indiscutibilmente parte dello ius cogensper esempio le norme centrali del diritto umanitario internazionale, il divietodel<strong>la</strong> violenza, il divieto dell'aggressione, il divieto del genocidio e il divietodel<strong>la</strong> tortura. Queste regole sono cogenti in quanto fanno parte delle regole di

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