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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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valore aggiunto si baserà su questa disposizione. L'ordinanza vigente, che si attieneall'articolo 8 disp. trans., deve trovarsi riflessa in una norma analoganelle disposizioni transitorie del D 96.Il capoverso 2 corrisponde letteralmente, con uno piccolo adeguamento linguistico,al<strong>la</strong> seconda frase dell'articolo 41 ter capoverso 3'. Come finora disposto,il cinque per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti a favoredelle c<strong>la</strong>ssi di reddito inferiori. Durante i primi cinque anni a contare dall'introduzionedell'imposta sul valore aggiunto (fino al 1999) ha però precedenza<strong>la</strong> disposizione dell'articolo 8 capoverso 4 disp. trans, (art. 185 n. 10 cpv.2 D 96).Il capoverso 3 corrisponde, a parte una leggera variazione linguistica, al capoverso3 bis dell'articolo 41 ter Cost. Esso consente l'aumento dell'imposta sul valoreaggiunto al 7,5 per cento. Il prodotto supplementare può essere esclusivamenteimpiegato per l'assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.Le disposizioni transitorie corrispondono letteralmente all'attuale articolo 8disp. trans., con le seguenti eccezioni:1. La frase introduttiva è stata modificata nel<strong>la</strong> sua formu<strong>la</strong>zione ma non nelcontenuto.2. Il capoverso 3 dell'articolo 8 disp. trans, (anticipazione del<strong>la</strong> deduzionedell'imposta precedente, rego<strong>la</strong>zione del passaggio dall'ICA all'IVA) èstato cancel<strong>la</strong>to perché obsoleto.3. L'articolo 8 bis disp. trans, (aumento dell'aliquota dal 6,2% al 6,5% edall'I,9% al 2%) è stato integrato nel testo.4. L'articolo 8 ter disp. trans, diventa letteralmente il capoverso 3 del<strong>la</strong> norma.5. La nostra competenza implicita di rego<strong>la</strong>mentare <strong>la</strong> sottrazione fiscale e<strong>la</strong> messa in pericolo dell'imposta (v. Boll. Uff. 1993 N p. 331) è stata introdottaal<strong>la</strong> lettera m.6. La locuzione «imposta sul<strong>la</strong> cifra d'affari» è stata sostituita con «impostasul valore aggiunto».L'imposta, conformemente al principio di legalità, deve essere formalmente disciplinatada una legge. Questo emerge anche dall'articolo 41 ter capoverso 6Cost. In deroga a questo principio, l'articolo 8 disp. trans, ci permette di disciplinarel'imposta sul valore aggiunto con un'ordinanza, fino all'entrata in vigoredel<strong>la</strong> legge37. La norma costituzionale deve contenere gli elementi principaliconformemente al principio di legalità: l'oggetto d'imposta, il soggettod'imposta e <strong>la</strong> base imponibile. Noi non possiamo distanziarci da queste premessenell'ordinanza. In modo corrispondente il legis<strong>la</strong>tore non può intervenire,neppure puntualmente, sull'attribuzione delle competenze indicate nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>. Il legis<strong>la</strong>tore ha so<strong>la</strong>mente facoltà, giusta l'articolo 41 ter Cost.(rispettivamente art. 121 D 96), di emanare una legge <strong>concernente</strong> l'imposta sulvalore aggiunto, in sostituzione dell'ordinanza del nostro Collegio. Una legge37 > Si può rinunciare alle disposizioni transitorie, qualora <strong>la</strong> LIVA dovesse entrare in vigoreprima del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (parere contrario: ASB). Il diritto transitorioperò non può essere abrogato prima (CLAFG), né semplificato (FR, SGCS) peri motivi già citati.330

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