12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 77 Cinematografia1 La Confederazione può promuovere <strong>la</strong> produzione cinematografica svizzerae <strong>la</strong> cultura cinematografica.2 Può emanare prescrizioni sull'importazione e <strong>la</strong> distribuzione di film nonchésull'apertura e <strong>la</strong> trasformazione di sale cinematografiche.Sezione 5: Formazione, ricerca e culturaArt. 78 Formazione1 II settore sco<strong>la</strong>stico compete ai Cantoni.2 1 Cantoni provvedono per una sufficiente istruzione sco<strong>la</strong>stica di base. L'istruzionedi base è obbligatoria e sottosta al<strong>la</strong> direzione o vigi<strong>la</strong>nza dello Stato.Nelle scuole pubbliche, l'istruzione di base è gratuita. L'anno sco<strong>la</strong>stico iniziatra metà agosto e metà settembre.3 La legis<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong> formazione professionale nell'industria, nelle arti e mestieri,nel commercio, nell'agricoltura e nell'economia domestica compete al<strong>la</strong>Confederazione.4 La Confederazione può istituire, gestire o sostenere scuole universitarie e altriistituti di formazione superiore.5 Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli aderenti a qualsivogliaconfessione, senza pregiudizio del<strong>la</strong> loro libertà di credo e di coscienza.Art. 79 Ricerca1 La Confederazione promuove <strong>la</strong> ricerca scientifica.2 Può subordinare le sue prestazioni in partico<strong>la</strong>re al fatto che il coordinamentosia garantito.3 Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.Art. 80 Aiuti all'istruzione1 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia diborse di studio e di altri aiuti all'istruzione.2 A complemento delle misure cantonali e salvaguardando <strong>la</strong> sovranità sco<strong>la</strong>sticadei Cantoni, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuoverel'istruzione.580

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!