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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Sezione 2: ProceduraArticolo 147 Deliberazione separataL'articolo 147 D 96 riunisce in un'unica disposizione gli articoli 92 (primo periodo)e 89 capoverso 1 Cost. Collima con l'articolo 134 AP 95.Il capoverso 1 fissa il principio secondo cui ogni Camera delibera separatamente.Il termine «deliberazione» comprende sia i dibattiti par<strong>la</strong>mentari sia l'adozionedi decisioni.Il capoverso 2 consacra il principio dell'uguaglianza delle decisioni delle dueCamere: affinchè gli atti legis<strong>la</strong>tivi dell'Assemblea <strong>federale</strong> siano validamenteadottati, le decisioni delle due Camere devono concordare.Durante <strong>la</strong> procedura di consultazione, taluni hanno criticato <strong>la</strong> collocazionedata a questo articolo nel<strong>la</strong> sistematica del progetto 63 '. Visto che <strong>la</strong> disposizionedisciplina <strong>la</strong> procedura applicabile all'adozione delle decisioni dell'Assemblea<strong>federale</strong>, era tuttavia giusto integrar<strong>la</strong> nel<strong>la</strong> sezione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> procedura.Articolo 148 Deliberazione in comuneL'articolo 148 D 96 deriva dall'articolo 92 (secondo periodo) Cost. e corrispondeall'articolo 135 AP 95.In principio, le due Camere dell'Assemblea <strong>federale</strong> si riuniscono separatamente.Il capoverso 1 prevede una deroga a tale principio in tre casi che nonsi prestano a deliberazioni separate: per procedere alle elezioni, adottare decisioniin merito a conflitti di competenza tra le autorità federali supreme nonchépronunciare sulle domande di grazia, il Consiglio nazionale e il Consiglio degliStati si riuniscono onde deliberare in comune. La direzione dell'Assemblea <strong>federale</strong>plenaria è assunta dal presidente del Consiglio nazionale.Secondo il capoverso 2, le Camere possono inoltre riunirsi in Assemblea <strong>federale</strong>plenaria per speciali avvenimenti e per prendere atto di dichiarazioni delConsiglio <strong>federale</strong> (cfr. art. 37 bis LRC). La <strong>Costituzione</strong> vigente non indica inmodo chiaro se e in quale misura <strong>la</strong> legge possa trasferire altre competenze alleCamere riunite. Ad ogni modo, gli articoli 5 e 15 del<strong>la</strong> legge sulle garanzie politicheprevedono altri due casi di competenza dell'Assemblea <strong>federale</strong> plenaria(revoca dell'immunità a determinate autorità; contestazioni re<strong>la</strong>tive all'applicazionedel<strong>la</strong> LGar). La dottrina esprime tuttavia dubbi quanto al<strong>la</strong> costituzionalitàdell'attribuzione di tali competenze 64 '.L'articolo 148 D 96 riprende da un <strong>la</strong>to <strong>la</strong> disposizione corrispondente del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> vigente (art. 92 secondo periodo Cost.) e, dall'altro, quel<strong>la</strong> previstadall'articolo 37 bis LRC in merito alle dichiarazioni del Consiglio <strong>federale</strong>.Non si è invece tenuto conto delle competenze supplementari attribuite dal<strong>la</strong>legge all'Assemblea <strong>federale</strong> plenaria (cfr. art. 5 e 15 LGar), a causa dei dubbiche sussistono circa <strong>la</strong> loro costituzionalità.

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