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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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zione 67 '. Il capoverso 3 è stato espressamente approvato, anche se taluniavrebbero preferito un testo più semplice68.Articolo 151 Diritto di iniziativaLa disposizione corrisponde all'articolo 93 Cosi. A differenza dell'articolo 138AP 95, essa riserva al diritto d'iniziativa dei Cantoni un capoverso a parte (ilcpv. 2), al<strong>la</strong> stessa stregua del diritto costituzionale vigente (art. 93 cpv. 2Cost.); tuttavia, le modalità d'esercizio di tale diritto («per corrispondenza»)non sono più disciplinate dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.L'articolo 151 D 96 disciplina il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea<strong>federale</strong>. Tale diritto spetta in primo luogo a ciascun deputato, ai gruppi, allecommissioni par<strong>la</strong>mentari e al plenum di ciascuna Camera (cpv. 1); è tuttaviariconosciuto anche ai Cantoni (cpv. 2). Quanto al diritto d'iniziativa del Consiglio<strong>federale</strong>, si rinvia alle osservazioni formu<strong>la</strong>te in merito all'articolo 169 capoversol D 96.L'iniziativa par<strong>la</strong>mentare è disciplinata in modo dettagliato dal<strong>la</strong> legge (art.21 bis segg. LRC). La LRC accorda a uno o più deputati nonché alle commissioniil diritto di presentare un disegno di atto legis<strong>la</strong>tivo in forma e<strong>la</strong>boratao di proporne l'e<strong>la</strong>borazione da parte di una commissione; una Camera esercitail suo diritto d'iniziativa trasmettendo per deliberazione all'altra Camera un disegnodi atto legis<strong>la</strong>tivo. L'iniziativa par<strong>la</strong>mentare consente di presentare all'Assemblea<strong>federale</strong> proposte sul modo in cui quest'ultima debba esercitareuna delle sue competenze. L'Assemblea <strong>federale</strong> non può limitarsi a prendereconoscenza dell'iniziativa; è infatti tenuta a decidere se intende o meno entrarenel merito di una proposta e, in caso affermativo, come procedere dal puntodi vista materiale.Il diritto d'iniziativa dei Cantoni (art. 93 cpv. 2 Cost.) è disciplinato in modocircostanziato dal<strong>la</strong> LRC (art. 21septies segg.). Permette a ciascun Cantone dirivolgersi direttamente all'Assemblea <strong>federale</strong> presentandole un disegno di attolegis<strong>la</strong>tivo oppure proponendole l'e<strong>la</strong>borazione di un tale disegno. Siccome l'iniziativaè indirizzata all'Assemblea <strong>federale</strong>, ciascuna Camera è tenuta a deciderese entrare o meno nel merito. La proposta di riconoscere a un'iniziativacantonale gli stessi effetti di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re 69 ' va oltre i limiti dell'aggiornamento.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione sono stati formu<strong>la</strong>ti diversi altrisuggerimenti 70'. Ci si è specialmente chiesti se l'introduzione nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>del diritto di proposta dei gruppi par<strong>la</strong>mentari potesse veramente essereconsiderato un aggiornamento 71 '. È vero che tale diritto non è previsto espressamentené dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> attuale né dal<strong>la</strong> LRC. Corrisponde tuttavia al<strong>la</strong>prassi vigente.67 >CVP-SO.68 >SO, ASB.69 >BL.>3 privati.">PLR.363

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