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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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vello di legis<strong>la</strong>zione d'esecuzione. Il che è confermato dalle prime esperienzefatte con i cataloghi degli obiettivi sociali che figurano nelle nuove costituzionicantonali. L'assetto del<strong>la</strong> protezione sociale e i suoi contenuti di dettaglio nonsono pregiudicati da una disposizione programmatica del genere proposto.D'altro canto <strong>la</strong> codificazione di obiettivi sociali nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> riveste purerilievo normativo. Non si tratta di semplice affermazione dec<strong>la</strong>matoria d'intentisociali, rivestita di un solenne abito costituzionale, bensì di norma legale dotatadi potere restrittivo: in caso di riduzione al di sotto di una soglia protettiva minima,insorgerebbe senza dubbio un conflitto con l'articolo 33 D 96. Un passodel genere non è comunque seriamente in discussione nel nostro Paese 368 '.Articolo 33Dal<strong>la</strong> valutazione del diritto costituzionale vigente, delle norme aggiornate 369 'del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> e del diritto internazionale risulta quanto segue: <strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> attuale non contiene disposizione alcuna che presenti uncatalogo comprensivo degli obiettivi socio-politici paragonabile a quello dell'articolo33 D 96 370) . Nuovo nell'articolo 33 non è però il contenuto, bensì <strong>la</strong>prospettiva, rispettivamente <strong>la</strong> forma, con <strong>la</strong> quale si trasmettono i contenutinormativi che costituiscono il fondo dell'ordinamento costituzionale attuale.Diversamente che per le altre singole norme materiali di politica sociale, nonhanno rilievo centrale <strong>la</strong> ripartizione dei compiti nello Stato <strong>federale</strong> o <strong>la</strong> questionedello strumentario, bensì il riconoscimento di determinati obiettivi di politicasociale, ritenuti fondamentali. Confrontato con l'articolo sullo scopo oquello sul benessere del diritto vigente (art. 2, art. 31 bis cpv. 1 Cost.), il gradod'astrazione dell'articolo 33 D 96 è ridotto e scelto in maniera tale da renderedirettamente percepibile il carattere sociale del nostro Paese. La disposizionesociale del presente progetto costituzionale contribuisce quindi in misura determinantea ordinare sistematicamente e a presentare in modo comprensibile ilvigente diritto costituzionale, come esige il decreto <strong>federale</strong> del 3 giugno 1987.Va rilevato infine, che <strong>la</strong> disposizione sugli obiettivi sociali, sebbene possa apparireinusitata rispetto all'odierno stile costituzionale, non è nuova nel suo genere,ma ha precursori e modelli concreti, segnatamente i cataloghi delle recenticostituzioni cantonali e le norme programmatiche del diritto internazionale,pure formu<strong>la</strong>te in stile costituzionale.Il tenore scelto ribadisce a più riprese che <strong>la</strong> comprensione dell'articolo 33 D96 quale disposizione sugli obiettivi statuali sarà garantita nel<strong>la</strong> futura prassiseguita da autorità e giurisprudenza 371 '. L'incipit rileva quindi esplicitamenteche Confederazione e Cantoni perseguono i singoli obiettivi «nell'ambito delleloro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili». Confederazione e Cantoni«si adoperano affinchè» gli obiettivi menzionati siano attuati: Confederazionee Cantoni assumono quindi una responsabilità socio-politica, ma non

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