12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La Cancelleria <strong>federale</strong> e l'amministrazione <strong>federale</strong> sono subordinate, in misuradifferenziata, al Consiglio <strong>federale</strong> (cfr. art. 175 cpv. l lett. a D 96). Laripartizione del<strong>la</strong> sezione in tre parti potrebbe pertanto dare una falsa caratterizzazionea queste tre istanze nel<strong>la</strong> misura in cui suggerisce, nell'ottica del<strong>la</strong>sistematica, una loro equivalenza di rango. La proposta surriferita potrebbe sìevitare tale equivoco, ma rischierebbe a sua volta di sminuire in definitiva l'importanzadel<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> e dell'amministrazione <strong>federale</strong>. Questesono infatti più di meri strumenti ausiliari del Consiglio <strong>federale</strong>. Inoltre, ilcancelliere del<strong>la</strong> Confederazione è eletto dal<strong>la</strong> stessa autorità che elegge i membridel Consiglio <strong>federale</strong>.Articolo 162 Consiglio <strong>federale</strong>L'articolo 162 D 96 corrisponde all'articolo 95 Cosi, nonché all'articolo 148capoverso 1 AP 95. La rappresentanza del<strong>la</strong> Svizzera all'estero (art. 148 cpv.2 AP 95) è ora disciplinata nell'articolo 172 capoverso l D 96.La disposizione istituisce il Consiglio <strong>federale</strong> come suprema autorità direttorialeed esecutiva del<strong>la</strong> Confederazione e, pertanto, quale governo dello Stato.A dire il vero, anche l'Assemblea <strong>federale</strong> esercita funzioni governative, ma <strong>la</strong>parte principale di siffatte prerogative spetta al Consiglio <strong>federale</strong>. Il concettodi governo (nel senso di funzione) è una nozione aperta di cui non è possibilefornire una definizione precisa e chiaramente delimitata. La LOA (art. 2 segg.,art. 8) menziona segnatamente le attribuzioni seguenti: seguire l'evoluzione politicae sociale in Svizzera e all'estero; valutare costantemente <strong>la</strong> situazione, determinare<strong>la</strong> politica governativa, fissando obiettivi e strategie (segnatamente lepriorità); curare l'attuazione del<strong>la</strong> politica di governo; scegliere i quadri superioriidonei (nomine); rappresentare <strong>la</strong> Confederazione nel Paese e all'estero;assicurare l'informazione del pubblico; operare a favore dell'unità e del<strong>la</strong> coesionenazionale.L'articolo 162 D 96 sottolinea i due aspetti fondamentali del collegio governativo:in quanto organo direttoriale il Consiglio <strong>federale</strong> prende iniziative ogniqual volta <strong>la</strong> situazione dello Stato lo esiga, anticipa gli eventi, opera in modocreativo, lungimirante e orientato verso il futuro. Nelle sue attività governativenon agisce tuttavia come organo iso<strong>la</strong>to. A prescindere dal suo settore specificodi competenza esso deve poter contare sul<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione di altri organi o delpopolo. Si adopera pertanto a trasmettere gli stimoli necessari e a provocarele dovute decisioni. La nozione di autorità esecutiva suprema si riferisce al<strong>la</strong>sua funzione al<strong>la</strong> testa dell'amministrazione. La <strong>Costituzione</strong> sancisce pertantoil principio di un'unità dell'amministrazione strutturata in modo gerarchico, alcui vertice siede il Governo. Considerata <strong>la</strong> multifunzionalità, <strong>la</strong> pluralità dellestrutture e le dimensioni assunte oggi dall'organizzazione amministrativa nell'operatodello Stato, il Consiglio <strong>federale</strong> esercita una direzione globale dell'amministrazionee a tal fine deve istituire gli adeguati strumenti e processi digestione (cfr. a questo proposito anche l'art. 166 D 96).La <strong>Costituzione</strong> subordina l'assetto organizzativo delle autorità al principiodel<strong>la</strong> separazione dei poteri, senza tuttavia fare di quest'ultimo un dogma.Contrariamente al<strong>la</strong> separazione conseguente dei poteri a livello personale, <strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> non prevede una separazione rigorosa delle funzioni. Assemblea379

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!