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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Il capoverso 1, in sintonia con l'articolo 123 capoverso 1 lettera e, conferisceal<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> competenza fiscale di riscuotere una imposta sul consumo.Il capoverso 2 ha per oggetto <strong>la</strong> tassa sull'utilizzazione delle strade nazionali(contrassegno stradale). Si tratta di una tassa di carattere anche fiscale poichéè previsto un modo di riscossione forfettario. La tassa è riscossa per l'utilizzazionedelle strade nazionali di prima e seconda c<strong>la</strong>sse con veicoli di peso totaleinferiore a 3,5 tonnel<strong>la</strong>te. È così rilevato il segmento di veicoli non sottopostoal<strong>la</strong> tassa sul traffico pesante. Nell'ottica attuale, certe parti dell'articolo36 qu ' nquies Cost. non hanno più dignità costituzionale; basta disciplinarle a livellolegis<strong>la</strong>tivo. Fra questi elementi, ad esempio, vi sono le modalità d'esecuzionee - come risulta chiaramente dal<strong>la</strong> procedura di consultazione - anchel'ammontare del<strong>la</strong> tassa. Il disciplinamento dei dettagli è attualmente contenutoin due ordinanze 178 ' e, visto il testo costituzionale abbreviato, poggia suuna base legis<strong>la</strong>tiva insufficiente. Fintanto che questo disciplinamento nonverrà tradotto in una legge, dovrà valere il diritto attuale mediante una disposizionetransitoria re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> tassa sull'utilizzazione delle strade nazionali.Il capoverso 3 disciplina l'impiego dell'importo netto dell'imposta di consumoe del contrassegno stradale. Il disegno mantiene così il rego<strong>la</strong>mento introdottonegli anni Cinquanta e modificato nel 1983 adeguandolo alle esigenze attuali179) . Esso consente al<strong>la</strong> Confederazione di perseguire un'attiva politica di costruzionedel<strong>la</strong> rete stradale prestando attenzione agli aspetti ecologici e assicuraai Cantoni adeguati contributi ai costi delle strade cantonali. L'importonetto è utilizzato per le strade nazionali e le strade principali costruite dai Cantoni(leu. a e e). Esso viene inoltre impiegato per attuare provvedimenti ecologiciconnessi al<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale (come il promovimento del traffico intermodale,del<strong>la</strong> separazione del traffico, nonché i provvedimenti di protezionedell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; lett. b e d).Infine il prodotto netto dell'imposta di consumo permette di versare contributialle spese cantonali per le strade e al<strong>la</strong> perequazione finanziaria nel settore stradale(lett. e), nonché di versare contributi ai Cantoni con strade alpine destinateal traffico internazionale o senza strade nazionali (lett. f)-Se i proventi dell'imposta sugli oli minerali non bastano per l'adempimento deicompiti re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale, <strong>la</strong> Confederazione riscuote, giusta ilcapoverso 4, una sovrimposta sugli oli minerali, pure a destinazione vinco<strong>la</strong>ta,che dev'essere usata unicamente per gli scopi menzionati nel capoverso 3.L'articolo 62 AP 95 non ha suscitato solo approvazioni I80) esplicite ma anchequalche critica 181 '. Da parte di alcuni si fa notare l'importanza di vinco<strong>la</strong>refermamente il prodotto I82) delle varie tasse, mentre altri 183) auspicano a que-

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