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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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231.13 Lacune nel<strong>la</strong> protezione giuridicaLa protezione giuridica in Svizzera negli anni passati è stata potenziata principalmenteattraverso lo sviluppo del<strong>la</strong> giurisdizione amministrativa nel<strong>la</strong> Confederazionee nei Cantoni. Tuttavia sussistono ancora <strong>la</strong>cune. Una di queste risultadal carattere vinco<strong>la</strong>nte delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietàgenerale (art. 113 cpv. 3 Cost.) 14) . Se all'epoca in cui fu istituito taleprincipio (1874) si trattava soprattutto di tute<strong>la</strong>re <strong>la</strong> libertà dei cittadini nei confrontidei Cantoni, allora assai potenti, oggi, con il trasferimento di unaenorme quantità di competenze al<strong>la</strong> Confederazione, è in primo luogo necessarioproteggere i cittadini nei confronti del potente Stato centrale. Tale esigenzanon è però soddisfatta. Secondo <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente, il cittadino non disponedi un rimedio giuridico contro <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione dei suoi diritti costituzionaliintervenuta per effetto di una legge <strong>federale</strong> o di un decreto di obbligatorietàgenerale. Allo stesso modo, anche i Cantoni non possono difendersi, quandouna legge <strong>federale</strong> o un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale siano contrarial<strong>la</strong> ripartizione delle competenze garantita dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Lanecessità di colmare questa <strong>la</strong>cuna nel<strong>la</strong> protezione giuridica (ampliamentodel<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale) richiede una modifica costituzionale.Inoltre <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non conosce <strong>la</strong> garanzia generale del diritto diadire un tribunale indipendente. Per pretese o obblighi di diritto civile comepure per le cause penali, una simile garanzia risulta dall'articolo 6 numero 1CEDU. Al di fuori dell'ambito di applicazione di tale norma esistono peraltroancora casi in cui non è possibile adire un'autorità giudiziaria, per esempio allorquandoil Consiglio <strong>federale</strong> o un dipartimento decidono in modo definitivo.Contro atti amministrativi dei Cantoni è dato il ricorso di diritto pubblicoal Tribunale <strong>federale</strong>, ma tale impugnativa non da luogo a un controllo completodegli accertamenti di fatto e dell'applicazione del diritto. L'assenza deldiritto di adire un'autorità giudiziaria è incompatibile con <strong>la</strong> nozione di protezionegiuridica come è intesa in uno Stato di diritto e secondo <strong>la</strong> quale tale protezioneè precisamente garantita dal<strong>la</strong> possibilità di far capo a un tribunale indipendente.Un'ulteriore <strong>la</strong>cuna nel<strong>la</strong> protezione giuridica riguarda il ricorso esercitato dall'autorità.Un simile ricorso è escluso nell'ambito di applicazione del ricorsodi diritto pubblico, così come è rego<strong>la</strong>to attualmente, il che può condurre a situazioniinique. Un governo cantonale non può ad esempio impugnare, invocandouna pretesa applicazione erronea delle norme concernenti i diritti costituzionalidei cittadini, una decisione del tribunale amministrativo cantonale chelo leda nei suoi poteri sovrani 15 '. Un altro esempio è dato dall'impossibilitàper il procuratore pubblico di ricorrere contro una sentenza assolutoria emanatain base ad un accertamento dei fatti arbitrario o contrario alle risultanzedegli atti.Va riesaminata infine <strong>la</strong> protezione giuridica nell'ambito dei diritti politici federali.In tale campo il Tribunale <strong>federale</strong> possiede solo competenze margi-14'Eart. 1l4bis cpv. 3 Cosi.ad es. DÎT 120 <strong>la</strong> 95 segg.: diniego del<strong>la</strong> legittimazione del Cantone di BasileaCittà nel<strong>la</strong> controversia <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> retribuzione delle maestre d'asilo basilesi.Cfr.461

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