12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 170 Competenze normative ed esecuzione1 II Consiglio <strong>federale</strong> emana norme di diritto mediante ordinanza, per quantone sia autorizzato dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o dal<strong>la</strong> legge.2 Provvede all'esecuzione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione, dei decreti dell'Assemblea <strong>federale</strong>e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.Art. 171 Finanze1 II Consiglio <strong>federale</strong> e<strong>la</strong>bora il piano finanziario e il progetto di preventivoe allestisce il consuntivo del<strong>la</strong> Confederazione.2 Provvede per una gestione finanziaria corretta.Art. 172 Re<strong>la</strong>zioni con l'estero1 II Consiglio <strong>federale</strong> cura gli affari esteri; rappresenta <strong>la</strong> Svizzera verso l'estero.2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea<strong>federale</strong> se non è competente a concluderli da sé; può applicaretrattati a titolo provvisorio e concludere autonomamente trattati di esigua portata.3 Per quanto <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi del Paese lo richieda, può emanare ordinanzee decisioni.Art. 173 Sicurezza esterna e interna1 II Consiglio <strong>federale</strong> prende provvedimenti a tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> sicurezza esterna,dell'indipendenza e del<strong>la</strong> neutralità del<strong>la</strong> Svizzera.2 Prende provvedimenti a tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> sicurezza interna.3 Se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze e decisioni.4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di2000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tresettimane, convoca immediatamente l'Assemblea <strong>federale</strong>.Art. 174 Re<strong>la</strong>zioni tra Confederazione e Cantoni1 II Consiglio <strong>federale</strong> cura le re<strong>la</strong>zioni tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni ecol<strong>la</strong>bora con questi ultimi.2 Approva gli atti normativi dei Cantoni <strong>la</strong>ddove l'esecuzione del diritto <strong>federale</strong>lo richieda.603

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!