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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Dall'altro, questo capoverso copre dal punto di vista costituzionale altre autoritàgiudiziarie del<strong>la</strong> Confederazione già esistenti, senza imporne il mantenimento(nel<strong>la</strong> forma attuale). Fra di esse vi sono segnatamente i tribunali militari.L'organizzazione, <strong>la</strong> procedura e <strong>la</strong> competenza degli altri tribunali del<strong>la</strong> Confederazionenon devono essere disciplinate a livello costituzionale bensì dal legis<strong>la</strong>tore.Lo stesso vale per <strong>la</strong> nomina dei loro membri.Articolo 179a Autorità giudiziarie dei CantoniQuesta disposizione istituisce <strong>la</strong> base costituzionale per interventi del diritto <strong>federale</strong>nel<strong>la</strong> sovranità organizzativa dei Cantoni. È importante per poter realizzarei principi dell'esistenza di autorità giudiziarie inferiori al Tribunale <strong>federale</strong>e del<strong>la</strong> garanzia generale del<strong>la</strong> via giudiziaria anche nei settori che soggiaccionoall'autorità dei Cantoni. Nel<strong>la</strong> consultazione questa prescrizione non hasollevato opposizioni degne di nota.Nell'ambito del diritto civile e del diritto penale l'articolo 179a D 96 Riformagiudiziaria ha più che altro una semplice funzione informativa. Qui non vi sonopraticamente quasi più casi - per effetto del<strong>la</strong> giurisprudenza sul<strong>la</strong> garanziadel<strong>la</strong> via giudiziaria sancita dall'articolo 6 numero 1 CEDU - che sfuggano al<strong>la</strong>competenza dei tribunali cantonali. Si può menzionare a tale proposito <strong>la</strong> proceduraper il cambiamento del nome, per <strong>la</strong> quale in alcuni Cantoni sono competentile autorità amministrative. In casi del genere <strong>la</strong> competenza dei tribunalicantonali dev'essere estesa in misura corrispondente.Nell'ambito dell'applicazione del diritto amministrativo <strong>federale</strong>, i Cantoni,conformemente all'articolo 98a OG (risp. art. 128 OG), sono tenuti a istituireentro il 15 febbraio 1997 autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale in tuttii casi in cui sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale <strong>federale</strong>o al Tribunale <strong>federale</strong> delle assicurazioni. L'articolo 179a D 96 Riformagiudiziaria estende questo obbligo all'intero ambito delle controversie in materiadi diritto amministrativo <strong>federale</strong> e istituisce a tale scopo una base costituzionaleinequivocabile.Infine, i Cantoni devono istituzionalizzare tribunali amministrativi dinanzi aiquali sia possibile impugnare decisioni fondate sul diritto pubblico cantonale.Si tratta di un'autentica innovazione che è stata bene accolta durante <strong>la</strong> consultazione.I Cantoni stessi non l'hanno respinta.L'articolo 25a D 96 Riforma giudiziaria disciplina le eccezioni per le quali illegis<strong>la</strong>tore cantonale può rinunciare a istituire un'autorità giudiziaria inferiore.Articolo 180 Indipendenza del giudiceLa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> vigente presuppone il principio dell'indipendenza delgiudice quale principio non scritto. Ora il principio dell'indipendenza del giudiceè sancito espressamente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, sottolineandone così <strong>la</strong> straordinariaimportanza in uno Stato di diritto. La disposizione è stata accoltamolto favorevolmente nel corso del<strong>la</strong> consultazione.510

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