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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Art. lLa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> del 29 maggio 1874 è sottoposta a <strong>revisione</strong> totale(art. 120 Cost.).Art. 2II Consiglio <strong>federale</strong> presenta all'Assemblea <strong>federale</strong> il progetto di nuova <strong>Costituzione</strong>.Art. 311 progetto aggiorna il diritto costituzionale attuale, scritto e non scritto, lorende comprensibile, lo riordina sistematicamente e ne unifica <strong>la</strong> lingua nonché<strong>la</strong> densità normativa.Art. 4II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.Questo decreto <strong>federale</strong> merita attenzione non soltanto in ragione del contenutodell'articolo 3. Degna di menzione è in primo luogo <strong>la</strong> circostanza che ilmandato accolto dal nostro Consiglio è stato conferito non nel<strong>la</strong> forma di mozione,bensì di decreto <strong>federale</strong> semplice. Si intendeva così documentare chel'Assemblea <strong>federale</strong> aveva optato formalmente per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale secondol'articolo 119 segg. Cost. (art. 1 DF), in partico<strong>la</strong>re adottando un decreto che,in caso di divergenze tra i due Consigli, avrebbe potuto portare a una proceduradi composizione delle divergenze e, in caso di decisione popo<strong>la</strong>re positiva,alle gravi conseguenze giusta l'articolo 120 capoverso 2 Cost. (rielezione deidue Consigli).Nelle Camere vi era unanimità di vedute anche in merito al modo di procedere.Il disegno di nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> doveva essere e<strong>la</strong>borato dal nostroConsiglio (art. 2 DF) e non (in analogia al<strong>la</strong> procedura per l'iniziativa par<strong>la</strong>mentare)da una commissione <strong>federale</strong>, oppure (in analogia al<strong>la</strong> procedurascelta in singoli Cantoni) da una Costituente. In merito all'istituzione di unaCostituente si sarebbe deciso soltanto dopo <strong>la</strong> presentazione del disegno di <strong>Costituzione</strong>del Consiglio <strong>federale</strong>. Come hanno mostrato i dibattiti nel<strong>la</strong> sessioneinvernale 1993 rispettivamente 1994 sul<strong>la</strong> mozione Josi Meier del 28aprile 1993, l'Assemblea <strong>federale</strong> è sempre ancora di tale parere (Boll. Uff.1993 S 1101, 1994 N 2439).Nel rapporto del 6 novembre 1985 avevamo unicamente avanzato <strong>la</strong> propostadi incaricarci di presentare alle Camere messaggio e disegno di <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>totalmente riveduta. In merito al<strong>la</strong> presentazione concreta del progettodi <strong>Costituzione</strong> ci eravamo espressi soltanto indirettamente: <strong>la</strong>sciavamo tuttaviatrasparire come non fosse prevista una ristrutturazione fondamentale dell'assettoeconomico e statuale svizzero, bensì piuttosto una <strong>revisione</strong> formalecon innovazioni puntuali di contenuto; un'evoluzione moderata del diritto vigente,quindi, nel rispetto di elementi ben noti e riconosciuti dallo Stato <strong>federale</strong>svizzero, come già avvenuto in diversi Cantoni e prefigurato dal modellopreliminare del DFGP e da altri progetti di costituzione. Nel<strong>la</strong> presentazionedel progetto di <strong>Costituzione</strong> avremmo dovuto restare liberi, al<strong>la</strong> stessa streguadi quanto avrebbe dovuto restarlo l'Assemblea <strong>federale</strong> quando avrebbe dovutodecidere, in seguito, se accogliere o respingere il progetto.37

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