12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

itto processuale civile, bensì è so<strong>la</strong>mente una norma di diritto <strong>federale</strong> sui conflittidi legge.Artìcolo 114 Diritto penaleII capoverso 1, come già l'articolo 64bis capoverso 1 Cosi, (e l'art. 102 AP 95)conferisce al<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> competenza di unificare tramite <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zioneil diritto penale materiale. Nel campo del diritto penale materiale <strong>la</strong> Confederazionenon si limita a statuire i principi generali del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione, poichédispone inoltre di una competenza derogatoria susseguente. La Confederazioneha fatto uso di questa competenza specialmente promulgando il Codice penalesvizzero (RS 311.0), il quale sanziona, in quanto diritto penale fondamentale,le vio<strong>la</strong>zioni delle regole di base per una convivenza pacifica. Ai Cantoni rimaneso<strong>la</strong>mente <strong>la</strong> possibilità di qualificare come contravvenzioni atti altrimentinon punibili, qualora il diritto <strong>federale</strong> non disciplini già <strong>la</strong> turbativa diun bene giuridico con un sistema esaustivo di norme.Il procedimento penale ed il giudizio dei reati comuni è soprattutto di competenzacantonale ed a questa competenza si associa quel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva all'emanazionedelle disposizioni correspondenti di diritto processuale ed organizzativo.Spetta anche ai Cantoni l'esecuzione delle pene, nell'ambito delle disposizionimolto generiche del Codice penale. Infine essi devono istituire e gestire gli stabilimentinecessari per l'esecuzione delle sanzioni previste dal Codice penale(art. 382 e segg. CP). Nel capoverso 2 <strong>la</strong> Confederazione è autorizzata (conformementeall'art. 64 bis cpv. 3 Cost.), ma non obbligata, a contribuire all'istituzionedegli stabilimenti per l'esecuzione delle pene, alle migliorie nell'esecuzionedelle pene nonché alle misure educative. Avendo <strong>la</strong> possibilità di vinco<strong>la</strong>rel'ottenimento di questi contributi a date condizioni, <strong>la</strong> Confederazione puòinfluire sull'adempimento dei compiti da parte dei Cantoni.La facoltà di comminare sanzioni nell'ambito del diritto penale amministrativosi fonda sulle rispettive competenze specifiche. Il capoverso 1 non concedequindi (come l'art. 64 bis cpv. 1 Cost.) al<strong>la</strong> Confederazione <strong>la</strong> possibilità dicreare un codice di diritto penale amministrativo unitario. La Confederazioneha so<strong>la</strong>mente facoltà di punire penalmente vio<strong>la</strong>zioni contro <strong>la</strong> propria legis<strong>la</strong>zioneamministrativa. Lo stesso vale per i Cantoni che dispongono del<strong>la</strong> medesimacompetenza per <strong>la</strong> loro legis<strong>la</strong>zione amministrativa.Ai sensi del capoverso 3, corrispondente all'articolo 64 bis cpv. 2 Cost. i Cantonimantengono <strong>la</strong> loro competenza nell'ambito dell'organizzazione dei tribunali,del<strong>la</strong> procedura giudiziaria e dell'amministrazione giudiziaria. È stato quivolutamente <strong>la</strong>sciato da parte il problema dell'unificazione del diritto processualepenale, poiché viene trattato nell'ambito del<strong>la</strong> riforma giudiziaria (n. 23).Le disposizioni riguardanti l'obbligo di estradizione (art. 67 Cost.) non sonodegne di figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Il mandato legis<strong>la</strong>tivo che contengono èda tempo adempiuto (art. 352 CP). La seconda parte del disposto costituzionalevigente è stata applicata un'unica volta dal 1942 ed è ormai anacronistica.Il gruppo di <strong>la</strong>voro per <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del terzo libro del CP ha concluso che l'articolo67 Cost. e <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione di esecuzione ad esso re<strong>la</strong>tiva (art. 352 cpv. 2 e3 CP) dovrebbero essere abrogati. Il D 96 non contiene quindi nessuna disposizionein merito.320

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!