12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 108 Assicurazione contro le ma<strong>la</strong>ttie e gli infortuni1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le ma<strong>la</strong>ttie egli infortuni.2 Può dichiararne obbligatoria l'affiliazione, in generale o per singoli gruppidel<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione.Art. 109 Protezione del<strong>la</strong> salute1 Nell'ambito delle sue competenze <strong>la</strong> Confederazione prende provvedimenti atute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> salute dell'uomo e degli animali.2 Emana prescrizioni su:a. l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanzechimiche e oggetti che possono mettere in pericolo <strong>la</strong> salute;b. <strong>la</strong> lotta contro ma<strong>la</strong>ttie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne;e. <strong>la</strong> protezione dalle radiazioni ionizzanti. »Ari. 110 Ingegneria genetica in ambito extra-umano1 L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneriagenetica.2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinalee genetico di animali, piante e altri organismi; in tal ambito tiene conto del<strong>la</strong>dignità del<strong>la</strong> creatura nonché del<strong>la</strong> sicurezza dell'uomo, degli animali e dell'ambientee protegge <strong>la</strong> varietà genetica delle specie animali e vegetali.Art. Ili Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano1 L'essere umano va protetto dagli abusi del<strong>la</strong> medicina riproduttiva e dell'ingegneriagenetica.2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinalee genetico umano. In tal ambito provvede a tute<strong>la</strong>re <strong>la</strong> dignità umana, <strong>la</strong> personalitàe <strong>la</strong> famiglia e si attiene in partico<strong>la</strong>re ai principi seguenti:a. interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umanisono inammissibili;b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferitonel patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo;e. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quandonon vi sono altri modi per curare l'infecondità o per ovviare al pericolodi trasmissione di ma<strong>la</strong>ttie gravi, non però per preformare determinati caratterinel nascituro o a fini di ricerca; <strong>la</strong> fecondazione di oociti umanifuori del grembo del<strong>la</strong> donna è permessa solo alle condizioni stabilite dal<strong>la</strong>589

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!