12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno C (Riforma giudiziaria)2 L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione del<strong>la</strong> giustizia in materiapenale nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni salvo diversa disposizione del<strong>la</strong> legge.3 La Confederazione può concedere ai Cantoni sussidi per <strong>la</strong> costruzione distabilimenti e per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure nonché peristituzioni che eseguono misure educative nei confronti di fanciulli, adolescentie giovani adulti.Titolo quinto: Autorità federaliCapitolo 4: Tribunale <strong>federale</strong> e altre autorità giudiziarieArt. 176 Statuto del Tribunale <strong>federale</strong>1 II Tribunale <strong>federale</strong> è l'autorità giudiziaria suprema del<strong>la</strong>. Confederazione.2 La legge ne stabilisce l'organizzazione e <strong>la</strong> procedura.3 II Tribunale <strong>federale</strong> gode di autonomia amministrativa.Art. 177 Competenze del Tribunale <strong>federale</strong>1 II Tribunale <strong>federale</strong> giudica le controversie per vio<strong>la</strong>zione:a. del diritto <strong>federale</strong>;b. del diritto internazionale;e. del diritto intercantonale;d. dei diritti costituzionali cantonali;e. delle garanzie che i Cantoni conferiscono ai Comuni e ad altri enti di dirittopubblico;f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.2 II Tribunale <strong>federale</strong> giudica inoltre le controversie tra <strong>la</strong> Confederazione e iCantoni e quelle tra Cantoni.3 La legge può conferire altre competenze al Tribunale <strong>federale</strong>.4 Gli atti dell'Assemblea <strong>federale</strong> e del Consiglio <strong>federale</strong> non possono essereimpugnati presso il Tribunale <strong>federale</strong>.Art. 178 Controllo normativo1 In connessione con un atto d'applicazione, il Tribunale <strong>federale</strong> esamina seuna legge <strong>federale</strong> o un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale vio<strong>la</strong> diritticostituzionali o il diritto internazionale.2 Su istanza di un Cantone e in connessione con un atto d'applicazione, esaminase una legge <strong>federale</strong> o un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale vio<strong>la</strong>le competenze cantonali garantite dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.3 Decide in quale misura <strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> o il decreto <strong>federale</strong> debba essereapplicato.619

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!