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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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ordine sociale, culturale, storico e scientifico nonché a esigenze del<strong>la</strong> protezioneambientale, dell'utilizzazione misurata del suolo, dell'uso parsimonioso dell'energia,ecc. Esso comprende inoltre l'interesse dello Stato al<strong>la</strong> propria indipendenza,al suo buon nome, al<strong>la</strong> sua attendibilità ecc. L'interesse pubblico puòmutare nel corso del tempo e può variare anche a seconda del luogo 44 '. Nonè in ultima analisi <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> a indicare che cosa debba essere riconosciutocome interesse pubblico (cfr. art. 2, 33 e 49 segg. D 96).Il principio di proporzionalità contiene tre elementi: il provvedimento stataledev'essere adatto a raggiungere l'obiettivo perseguito (adeguatezza); l'attivitàdello Stato non può, dal punto di vista materiale, spaziale, temporale e personale,imporre restrizioni più severe di quanto necessario per il conseguimentodell'obiettivo (indispensabilità, «minimo intervento possibile»); infine il provvedimentoadeguato e necessario dev'essere in un rapporto sensato con l'obiettivoperseguito (proporzionalità in senso stretto o proporzionalità del sacrificiorichiesto) 45 '. Il principio del<strong>la</strong> proporzionalità trova applicazione sia nell'amministrazionecontributiva sia nell'amministrazione interventistica. In ambeduei settori, il principio si rivolge sia alle autorità che applicano <strong>la</strong> legge sia allegis<strong>la</strong>tore 46 '.Il capoverso 3 sancisce il principio del<strong>la</strong> buona fede che, secondo <strong>la</strong> concezionegiuridica svizzera, è annoverato fra i principi giuridici fondamentali e improntanon solo le re<strong>la</strong>zioni fra Stato e privati ma anche quelle fra privati (cfr. art 2CC). Nell'articolo 4 D 96, il principio del<strong>la</strong> buona fede è ancorato nel sensodi una massima operativa fondamentale. La specifica protezione a titolo di dirittofondamentale, quale desunta dal Tribunale <strong>federale</strong> (protezione del<strong>la</strong> fiducialegittima nelle promesse fatte dalle autorità o protezione di altre aspettativelegittime fondate sul comportamento delle stesse) 47 ' non è menzionata nel catalogodei diritti fondamentali (art. 8 D 96).Il capoverso 4 sancisce l'obbligo del<strong>la</strong> Confederazione e dei Cantoni di osservareil diritto internazionale. Questo precetto si rivolge a tutti gli organi delloStato ed è un corol<strong>la</strong>rio del principio secondo cui le norme del diritto internazionaleprevalgono per principio su quelle contrarie del diritto interno. Dal capoverso4 non si può tuttavia desumere come si possa risolvere nel caso concretoun eventuale conflitto tra norma internazionale e nazionale. Nemmenol'articolo 180 D 96, il quale dichiara che per il Tribunale <strong>federale</strong> e per le altreautorità incaricate dell'applicazione del diritto sono determinanti le leggi federali,i decreti federali di obbligatorietà generale e il diritto internazionale, siesprime su tale questione; come finora previsto dall'articolo 113 capoverso 3Cosi., esso <strong>la</strong>scia al<strong>la</strong> prassi il compito di dare una risposta. Occorre quindi rifarsialle norme riconosciute dal<strong>la</strong> dottrina e dal<strong>la</strong> giurisprudenza.Secondo <strong>la</strong> concezione svizzera, il diritto internazionale e il diritto interno formanoun ordinamento giuridico unitario di cui fanno parte, in quanto «eie-

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