12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

del<strong>la</strong> decentralizzazione di incarichi amministrativi del<strong>la</strong> Confederazione.Quanto precede è ovvio e non occorre pertanto farne esplicita menzione.La formu<strong>la</strong>zione dell'articolo 152 capoverso 3 AP 95 è stata criticata nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione, da un <strong>la</strong>to perché troppo estensiva 136 ' e, dall'altro,perché troppo restrittiva 137 '. Secondo il diritto costituzionale in vigore, occorreuna base legale formale per attribuire incarichi del<strong>la</strong> Confederazione a personeo organizzazioni esterne all'amministrazione <strong>federale</strong> (centrale). Tuttavia, unacerta flessibilità può essere ottenuta mediante delega legis<strong>la</strong>tiva (cfr. art. 42 cpv.2 LOA, art. 154 cpv. 2 D 96). In ogni caso, il Consiglio <strong>federale</strong> - suprema autoritàdirettoriale ed esecutiva del<strong>la</strong> Confederazione - beneficia di una riserva chegli permette di sorvegliare e di intervenire (cfr. art. 175 cpv. l lett. a D 96) 138) .A tale riguardo, conferire incarichi del<strong>la</strong> Confederazione a privati senza prevedereuna vigi<strong>la</strong>nza da parte del Consiglio <strong>federale</strong>, come chiesto nel<strong>la</strong> proceduradi consultazione 139 ', rappresenta un'innovazione rispetto al<strong>la</strong> vigente situazionegiuridica e esu<strong>la</strong> di conseguenza dal mandato di aggiornamento.L'articolo 166 D 96 s'ispira agli articoli 102 numero 12 e 103 capoverso 1Cost.; ne presenta un nuovo tenore redazionale in una unica disposizione. Ilcapoverso 3 non figura esplicitamente nel testo attuale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, prescindendodal ricorso a privati per l'esecuzione che è sancito in modo puntuale(art. 32 cpv. 4, 34 ter cpv. 4, 34quater cpv. 2, 34quinquies cpv. 5 e 34 novies cpv. 5Cost.). La possibilità prevista dall'articolo 104 Cost. di fare appello a specialistiè sufficientemente sancita a livello legis<strong>la</strong>tivo (art. 40 LOA). Una specialerego<strong>la</strong>mentazione nel D 96 non è dunque necessaria.Articolo 167 Cancelleria <strong>federale</strong>L'articolo 167 D 96 aggiorna l'articolo 105 Cost. e corrisponde all'articolo 153AP 95.Il capoverso 1 definisce posizione e funzione del<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>. Questanon assicura soltanto il segretariato del Consiglio <strong>federale</strong>; è piuttosto il servizioche funge da stato maggiore generale del Governo. In tale qualità, esplicaper l'organo di governo le diverse funzioni d'informazione, pianificazione, preparazione,organizzazione, coordinamento e controllo che le sono attribuite. Ildiritto costituzionale non esclude che al<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> possano essereattribuite anche altre funzioni di stato maggiore (come ad es. il controllo dell'eserciziodei diritti politici). È pure ammissibile ricorrere ad altri servizi di statomaggiore non aggregati al<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>.Per quanto concerne il segretariato dell'Assemblea <strong>federale</strong> (cfr. art. 146 D 96),<strong>la</strong> pratica ha portato a una separazione materiale. Ai compiti amministrativiper l'Assemblea <strong>federale</strong> e le sue commissioni provvedono i Servizi del Par<strong>la</strong>mento.Benché formalmente sottoposti al<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>, tali servizisono, per quanto concerne l'adempimento dei loro compiti, indipendenti dalConsiglio <strong>federale</strong> e dal<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong>.136) FVÖV.'"> BE.138 > Eichenberger, Commentario Cost., art. 95, marg. 39 seg.; art. 102, marg. 183.139 > PLR.13 Foglio <strong>federale</strong>. 80° anno. Voi. I 385

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!